L’ordinanza di demolizione è atto dovuto e non richiede la previa definizione delle istanze di condono (TAR Puglia n. 974 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione demolitoria è atto dovuto per gli interventi realizzati in assenza del presupposto del permesso di costruire, qualificabili come nuove costruzioni. La pendenza di istanze di condono non assume rilevanza viziante rispetto all’ordinanza di demolizione, ove non sia provato che le predette istanze riguardino le medesime opere indicate nel provvedimento impugnato. Non sono qualificabili come mere pertinenze urbanistiche le opere che, per dimensioni e funzione, si connotino per una propria autonomia e introducano nuove volumetrie suscettibili di autonomo sfruttamento, anche a fini abitativi. La realizzazione di una recinzione, in assenza di titolo, è ammessa solo quando, per materiali e dimensioni, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale dell’area. La nota con cui l’ente dispone il frazionamento del bene ai fini della futura acquisizione è atto endo-procedimentale che non impedisce all’Amministrazione di pronunciarsi sulla successiva istanza di fiscalizzazione.

Il Fatto

Un proprietario di un compendio immobiliare ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di numerose opere — tra cui un piano ammezzato, un’unità immobiliare, una veranda, un ampio salone, vani deposito e una recinzione — realizzate in assenza di titolo abilitativo ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001. Il ricorrente ha dedotto vizi di istruttoria e motivazione, la pendenza di tre istanze di condono relative al compendio e, con motivi aggiunti, ha impugnato anche la successiva ordinanza che ha accertato l’inottemperanza e ingiunto il pagamento della sanzione pecuniaria, nonché la nota con cui l’ente ha comunicato il frazionamento delle particelle ai fini della futura acquisizione gratuita al patrimonio comunale.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto le censure infondate, affermando che la sanzione demolitoria costituisce atto dovuto per gli interventi realizzati senza il presupposto del permesso di costruire. Quanto alla pendenza delle istanze di condono, il Collegio ha precisato che non vi è prova che le stesse riguardino le opere oggetto dell’ordine demolitorio: la relazione tecnica prodotta dal ricorrente si limita a una ricostruzione descrittiva dei titoli edilizi, mentre il provvedimento impugnato ha espressamente dato atto che le istanze di sanatoria concernono manufatti diversie distinti rispetto a quelli attinti dall’ingiunzione.

Il TAR ha poi escluso la qualifica di mere pertinenze per le opere in esame: gli interventi, complessivamente considerati, sono destinati a mutare stabilmente lo stato dei luoghi, introducendo nuove volumetrie suscettibili di autonomo sfruttamento abitativo. A sostegno, il Collegio ha richiamato il principio del Consiglio di Stato, Sez. VI, secondo cui la pertinenza urbanistica è applicabile solo ad opere di modesta entità e accessorie rispetto a un’opera principale, non a corpi di fabbrica autonomi e coessenziali all’opera principale.

Analogamente, per la recinzione il TAR ha richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sez. VII, per cui la sua realizzazione senza titolo è ammessa solo in assenza di un apprezzabile impatto ambientale, estetico e funzionale, circostanza non ricorrente nel caso di specie, in ragione delle dimensioni e della struttura dell’intervento.

Quanto alla nota del 2.12.2021, il Collegio l’ha qualificata come atto endo-procedimentale, che non preclude all’Amministrazione di pronunciarsi sulla successiva istanza di fiscalizzazione presentata dall’interessato ai sensi dell’art. 34 d.P.R. n. 380/2001, la quale incardina una vicenda amministrativa autonoma e distinta. Sulla base di tali motivazioni, il ricorso e i motivi aggiunti sono stati rigettati, con compensazione delle spese di lite per la particolarità delle questioni esaminate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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