Sanatoria edilizia e paesaggistica esclusa per nuove costruzioni in area vincolata (TAR Puglia n. 968 del 2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità edilizia ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 postula la c.d. doppia conformità dell’opera, richiedendosi che l’intervento risulti conforme sia alla disciplina urbanistica vigente al momento della sua realizzazione, sia a quella vigente al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. La realizzazione di nuove volumetrie in zona agricola, ancorché destinata a residenza estiva, integra un abuso edilizio insanabile ove l’area sia sottoposta a vincolo paesaggistico, difettando il requisito della conformità urbanistica. La sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è altresì esclusa per le opere abusive che abbiano determinato la creazione o l’aumento di superfici o volumi, anche di modesta entità, configurandosi in tal caso una modifica irreversibile dello stato dei luoghi non qualificabile come pertinenza e non suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica. Ne consegue la natura vincolata del diniego di sanatoria.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un compendio immobiliare, impugnava il diniego definitivo opposto dal Comune alle istanze di sanatoria presentate ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per la realizzazione di una dimora estiva composta da nove appartamenti e di una piscina scoperta, insistente su area classificata dallo strumento urbanistico come zona agricola e gravata da vincolo paesaggistico ex lege n. 1497/1939 e dalle previsioni del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale.
Il ricorrente deduceva la disparità di trattamento rispetto ad altri interventi realizzati in zona, l’assenza di impatti negativi sul paesaggio e la limitazione temporale dell’uso estivo delle opere, contestando la legittimità del diniego comunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente respinto l’istanza di rinvio con richiesta istruttoria formulata dal ricorrente in udienza, avente ad oggetto sopravvenienze pianificatorie del nuovo PUG, ritenendole estranee all’oggetto del giudizio.
Nel merito, la pronuncia ha qualificato l’intervento come nuova costruzione in zona agricola sottoposta a vincolo paesaggistico, rilevando che lo stesso ricorrente aveva espressamente ammesso la non conformità dell’opera allo strumento urbanistico. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 1221 del 2026, secondo cui il permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 può essere rilasciato solo in presenza della c.d. doppia conformità dell’opera, sia rispetto allo strumento urbanistico vigente al momento della realizzazione, sia rispetto a quello vigente al momento della presentazione dell’istanza.
Quanto al profilo paesaggistico, il Tribunale ha escluso la possibilità di sanatoria dei nuovi volumi realizzati in mancanza di autorizzazione, richiamando il principio del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 2100 del 2026, per cui la sanatoria paesaggistica ex art. 167, comma 4, d.lgs. n. 42/2004 è esclusa per opere abusive che abbiano determinato creazione o aumento di superfici o volumi, anche modesta entità, essendo irrilevante la qualificazione dell’intervento come pertinenza.
Il Collegio ha poi giudicato inconferente il riferimento alla presenza di altri fabbricati nella zona agricola, trattandosi di interventi assentiti e realizzati in variante allo strumento urbanistico, nonché irrilevanti le allegazioni relative all’uso stagionale degli immobili e al loro pregio architettonico, in quanto circostanze prive di rilievo urbanistico e paesaggistico. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Nota della Redazione
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