Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Puglia n. 956 del 29.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la parte ricorrente affermi, con memoria, il difetto di interesse alla decisione della controversia e l’amministrazione resistente non manifesti opposizione alla relativa richiesta. In simili evenienze, non residuando alcun interesse alla decisione, il giudice dichiara l’improcedibilità del ricorso. La compensazione delle spese di lite può essere disposta, ricorrendone giusti motivi, in particolare quando l’amministrazione non si opponga alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente.

Il Fatto

La controversia trae origine dall’impugnazione della Deliberazione del Commissario ad acta del Comune di Otranto n. 1 del 20/04/2021, con la quale è stato adottato il Piano Urbanistico Generale Intercomunale tra il Comune di Otranto e il Comune di Giurdignano, comprensivo della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), depositato il 10/05/2021. Il ricorrente ha proposto ricorso avverso tale atto, chiedendone l’annullamento.

Nel corso del giudizio, la parte ricorrente ha depositato una memoria in data 23.06.2026, con la quale ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso con compensazione delle spese di lite. L’amministrazione resistente, costituita in giudizio, non ha manifestato opposizione a tale richiesta. Le altre amministrazioni intimate non si sono costituite.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Prima di Lecce, ha preliminarmente rilevato che il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della deliberazione commissariale di adozione del Piano Urbanistico Generale Intercomunale. Gli atti processuali documentano la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 23.06.2026, con la quale è stato affermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, con conseguente istanza di declaratoria di improcedibilità e compensazione delle spese di lite.

Il Collegio ha quindi considerato che l’amministrazione resistente non ha manifestato alcuna opposizione alla richiesta di declaratoria di improcedibilità con compensazione delle spese. Sulla base di tale acquisizione processuale, il TAR ha ritenuto che il ricorso sia senz’altro improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non residuando più alcun interesse alla decisione, alla luce della dichiarazione resa dalla parte ricorrente.

In relazione alle spese di giudizio, il Tribunale ha disposto l’integrale compensazione tra le parti, sussistendo giusti motivi, avuto riguardo alla mancata opposizione dell’amministrazione resistente alla richiesta di compensazione formulata dalla parte ricorrente.

In definitiva, il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, compensando integralmente le spese e le competenze di giudizio, e ha ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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