Cessazione della materia del contendere per sopravvenuta adozione del certificato di destinazione urbanistica richiesto (TAR Puglia n. 888 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, da parte dell’amministrazione, dell’atto satisfattivo dell’interesse del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Tale pronuncia prescinde dall’accertamento della fondatezza o meno della pretesa originariamente azionata, richiedendosi unicamente che la nuova determinazione renda ormai priva di utilità la decisione sul ricorso. La circostanza che permanga una contestazione circa la corretta qualificazione urbanistica dell’immobile non è di ostacolo alla declaratoria, ove tale questione non abbia formato oggetto del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota con cui il Comune, all’esito dell’istanza di modifica del certificato di destinazione urbanistica, aveva confermato la destinazione a zona B11 del proprio compendio immobiliare, anziché prendere atto del ripristino della destinazione D4 consequentemente a pregresse pronunce del giudice amministrativo. Con il ricorso era domandato l’annullamento dell’atto, deducendosi i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, condividendo le osservazioni svolte dalla difesa attorea nelle memorie conclusive, ha rilevato come, medio tempore, l’Amministrazione, a seguito di deliberazione della Commissione Straordinaria, avesse rilasciato un nuovo certificato di destinazione urbanistica nel quale risultava ricompresa l’indicazione della destinazione D4 per parte delle aree interessate, su richiesta del ricorrente.
Tale sopravvenienza ha reso integralmente soddisfatta la pretesa azionata in giudizio, con la conseguente necessità di dichiarare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.
Il Tribunale ha altresì precisato che la questione, prospettata dalla parte resistente, circa l’effettiva qualificazione urbanistica dell’immobile negli strumenti urbanistici approvati o in corso di approvazione, esula dall’oggetto del presente giudizio e non può, pertanto, essere considerata ostativa alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La peculiarità e la complessità della vicenda hanno indotto il Collegio a disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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