Annullamento d’ufficio di contributi Covid: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Emilia-Romagna n. 1415 del 05.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e alla pubblica amministrazione è demandato esclusivamente il compito di verificare l’effettiva esistenza dei relativi presupposti, senza alcun apprezzamento discrezionale circa l’an, il quid e il quomodo dell’erogazione. Tale principio si applica anche alle controversie relative alle provvidenze economiche previste dall’art. 4, comma 5-bis, d.l. n. 34/2020 a favore delle strutture private accreditate che hanno sospeso l’attività ordinaria per l’emergenza Covid-19, trattandosi di contributi previsti dalla legge, sui quali l’amministrazione sanitaria mantiene funzioni di vigilanza senza poteri discrezionali. La natura di diritto soggettivo della pretesa non è esclusa dalla circostanza che il beneficio sia stato in seguito oggetto di annullamento d’ufficio, dovendosi avere riguardo alla natura della situazione giuridica azionata.
Il Fatto
La società ricorrente, struttura privata accreditata, aveva sottoscritto nel 2020 un accordo con la Regione per la gestione dell’emergenza Covid, che prevedeva la sospensione dell’attività ordinaria, il divieto di ricorso alla cassa integrazione e il riconoscimento di acconti mensili parametrati alla differenza tra attività effettivamente svolta e fatturato medio del 2019. Con la successiva delibera n. 2133/2024, la Regione aveva riconosciuto alle strutture un’indennità di funzione e uno specifico ristoro, in linea con la normativa nazionale emergenziale.
Con la delibera n. 1503/2025, la Giunta regionale ha disposto l’annullamento d’ufficio ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990 della precedente delibera, per asserita violazione dei limiti di spesa e mancanza di copertura finanziaria, avviando la restituzione delle somme erogate. La società ha impugnato il provvedimento dinanzi al TAR, articolando numerosi motivi di illegittimità e chiedendo il risarcimento dei danni.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato d’ufficio il possibile difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, richiamando la recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 15404 del 2024 su fattispecie analoga. La Corte ha precisato che l’odierno giudizio riguarda la spettanza di contributi a fondo perduto o ristori riconosciuti dalla legge nazionale e recepiti dalla Regione, e non già la materia della concessione di pubblici servizi.
Il Collegio ha osservato che il co. 5-bis dell’art. 4 d.l. n. 34/2020, introdotto dal d.l. n. 149/2020, ha attribuito alle Regioni il potere di riconoscere alle strutture private accreditate un contributo a ristoro dei costi fissi, in misura massima predeterminata nella misura del 90 per cento del budget assegnato. La delibera regionale impugnata ha recepito tali criteri oggettivi di quantificazione, senza lasciare all’amministrazione alcuna discrezionalità circa l’erogazione del beneficio.
Richiamando il principio consolidato per cui in materia di contributi pubblici la giurisdizione spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge, il TAR ha concluso che la situazione giuridica azionata ha consistenza di diritto soggettivo. La circostanza che il provvedimento concessorio sia stato in seguito annullato in autotutela non muta la natura della controversia, dovendosi avere riguardo alla natura della situazione soggettiva azionata dal ricorrente.
Il TAR ha pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, disponendo la compensazione delle spese di lite per la peculiarità della fattispecie, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell’art. 11 c.p.a.
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Nota della Redazione
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