Tempus regit actum per gli oneri di urbanizzazione nelle sanatorie edilizie (TAR Puglia n. 867 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il calcolo delle somme dovute a titolo di oneri concessori e di contributo per costo di costruzione è disciplinato dal principio tempus regit actum, con conseguente applicazione della normativa, anche regolamentare, vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo in sanatoria, e non di quella in vigore alla data di presentazione dell’istanza di condono. Il lungo lasso di tempo intercorso tra l’istanza e il rilascio del titolo non può essere invocato dal privato ove questi non abbia attivato i rimedi avverso l’inerzia dell’amministrazione, tanto più quando l’istanza risulti incompleta e oggetto di plurime richieste di integrazione documentale. Non è configurabile la lesione del legittimo affidamento in capo al soggetto responsabile di abuso edilizio.

Il Fatto

Le ricorrenti, comproprietarie di un fabbricato residenziale sito nel Comune di Porto Cesareo, avevano presentato istanza di condono ai sensi della legge n. 47/1985 per abusi realizzati tra il 1973 e il 1983. Il Comune, dopo una prima richiesta di integrazione del 1996 e una successiva del 2022, aveva comunicato l’accoglimento della domanda, subordinando il rilascio del titolo al versamento di complessivi importi per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Con le note impugnate, l’amministrazione aveva differenziato il dovuto per ciascuna delle due unità abitative, indicando separatamente le voci, e aveva fissato il termine di sessanta giorni per il pagamento, pena l’improcedibilità dell’istanza.

Le ricorrenti avevano quindi impugnato tali atti, contestando l’applicazione delle tariffe vigenti al momento del rilascio del titolo e non quelle in vigore al consolidamento istruttorio o, comunque, alla data di presentazione dell’istanza di condono, deducendo altresì la violazione dei termini procedimentali e la lesione dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il ricorso, ritenendo la prima censura infondata in quanto, in virtù del principio tempus regit actum, il calcolo degli oneri non può prescindere dalla normativa vigente al momento del rilascio del titolo, orientamento giurisprudenziale ritenuto prevalente rispetto a quello invocato dalle ricorrenti. Il Collegio ha escluso che il tempo trascorso possa essere utilmente invocato a sostegno delle pretese delle ricorrenti, evidenziando come queste non si fossero attivate con i mezzi di tutela avverso l’inerzia dell’amministrazione e come l’istanza fosse rimasta incompleta, tanto da richiedere due distinte integrazioni documentali, l’ultima delle quali evasa solo nel 2022.

Il Tribunale ha altresì reputato la doglianza relativa alla violazione dei termini di conclusione del procedimento ex art. 2 legge n. 241/1990 strumentale e inammissibile, in ragione del mancato esperimento dell’azione avverso il silenzio.

Quanto al dedotto legittimo affidamento, la censura è stata ritenuta infondata per la genericità della deduzione e per l’obiettiva difficoltà di configurare la buona fede in capo al responsabile di un abuso edilizio.

Infine, i motivi relativi alla disparità di trattamento e al difetto di motivazione sono stati respinti congiuntamente, non potendosi configurare un eccesso di potere con riferimento a pratiche differenti, afferenti ad abusi diversi e definiti con tempistiche differenti, essendo stati i relativi titoli rilasciati nel 2000 e nel 2001.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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