Revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo per precedenti penali: il bilanciamento tra sicurezza e legami familiari non è viziato da automatismo (TAR Puglia, Lecce, Sez. III, n. 313 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’art. 9, comma 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998, non richiede una condanna definitiva per i reati ostativi di cui all’art. 4, comma 3, del medesimo decreto, ben potendo l’Amministrazione fondare il proprio giudizio di pericolosità sociale anche su precedenti penali e su elementi indiziari. Il relativo provvedimento deve essere preceduto da una congrua valutazione dei legami familiari e sociali dello straniero, ma non è viziato da automatismo laddove l’Amministrazione abbia operato un bilanciamento in concreto, privilegiando le preminenti esigenze di ordine e sicurezza pubblica. La circostanza che lo straniero sia ammesso all’affidamento in prova è irrilevante nel giudizio prognostico amministrativo, che si colloca in un ambito diverso da quello penale e risponde a finalità di prevenzione generale.

Il Fatto

Un cittadino straniero, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, impugnava il decreto con cui il Questore ne aveva disposto la revoca. L’Amministrazione aveva fondato il provvedimento su una pluralità di condanne penali, tra cui una per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali ai danni dell’ex coniuge e una per apologia di terrorismo, nonché sull’ulteriore deferimento all’Autorità Giudiziaria per un reato di maltrattamenti, che aveva attivato la procedura d’urgenza del “Codice Rosso”.

Il ricorrente, ammesso da circa dieci mesi alla misura dell’affidamento in prova, contestava la legittimità del provvedimento, deducendo l’automatismo della revoca e la mancata considerazione dei propri legami familiari e del grado di inserimento sociale. Il Ministero dell’Interno e la Questura, costituitisi, chiedevano il rigetto dell’istanza incidentale di sospensione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, in sede di delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto il ricorso non assistito da sufficiente fumus boni iuris, valorizzando la completezza e l’adeguatezza della motivazione del decreto impugnato. Il provvedimento, infatti, si fondava su circostanziati elementi, espressivi di una reiterata e grave pericolosità sociale, che l’Amministrazione aveva posto a base del proprio giudizio prognostico.

Il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, evidenziando come l’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286/1998 preveda l’esclusione dello straniero condannato per determinati reati, e come il successivo art. 9, comma 7, lett. c) consenta la revoca del permesso di lungo periodo quando vengano meno le condizioni per il rilascio, incluse quelle relative all’assenza di pericolosità sociale. Ha inoltre precisato che, nel valutare tale pericolosità, l’Amministrazione può tener conto anche di condanne non definitive per i reati di cui all’art. 380 cod. proc. pen.

Quanto al dedotto automatismo, il TAR ha ricordato il principio fissato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 202/2013, che impone una valutazione della natura e intensità dei legami familiari e del grado di inserimento sociale. Nella specie, tale bilanciamento era stato correttamente operato dall’Amministrazione, che aveva dato preminente rilievo alle ragioni di sicurezza pubblica, in ragione della gravità e della reiterazione delle condotte criminose, anche di stampo terroristico, escluse da ogni ipotesi di automatismo.

Il Collegio ha infine ritenuto irrilevante la circostanza dell’ammissione all’affidamento in prova, osservando come tale giudizio di non pericolosità si collochi in un ambito esclusivamente penale, mentre il giudizio amministrativo di affidabilità dello straniero soggiornante risponde a una logica di prevenzione e non può limitarsi ai soli fatti penalmente rilevanti. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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