Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla carta docente (TAR Emilia-Romagna n. 336 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario e, ove il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 sia decorso, ordina all’Amministrazione di provvedere agli adempimenti imposti, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza. Il giudice dell’ottemperanza, tuttavia, non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza da eseguire riconoscendo interessi legali non contemplati nel titolo, né può sostituirsi al giudice della cognizione quanto alla determinazione del credito. La condanna alle spese segue la soccombenza dell’Amministrazione rimasta inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Parma – Sezione Lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500,00 euro, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equipollente.

L’interessato ha dedotto che il Ministero dell’Istruzione e del Merito, pur regolarmente notificato e nonostante il passaggio in giudicato della pronuncia, non aveva dato esecuzione alla decisione. Ha quindi chiesto che fosse ordinata l’assegnazione della carta con le modalità previste dagli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016, con accredito dell’importo di 500,00 euro oltre interessi legali, e la nomina di un Commissario ad acta. A comprova del giudicato ha prodotto certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. L’Amministrazione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, alla luce di quanto documentato dal ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, sussistono i presupposti per il rimedio di ottemperanza. Risulta infatti decorso il termine di centoventi giorni che l’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996 concede alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali, essendo intervenuta la notificazione della sentenza.

In accoglimento della domanda, il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Ha poi nominato sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, individuandolo nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, che provvederà entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura del ricorrente.

Quanto agli interessi legali, il Collegio ha respinto l’istanza osservando che la pronuncia da eseguire nulla dispone in merito e che il giudice dell’ottemperanza non può integrare il precetto racchiuso nella sentenza del giudice ordinario, neppure essendo stata proposta la specifica azione ex art. 112, comma 3, cod.proc.amm. per il pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato. Ha richiamato, sul punto, un precedente del TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 980 del 2018.

Il Tribunale ha infine escluso la liquidazione di alcun compenso al Commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 500,00 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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