Sospensione interinale dell’ordinanza di demolizione: il TAR valuta il periculum e rinvia al merito (TAR Puglia n. 310 del 10.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., l’istanza di sospensione di un’ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi è apprezzabile sotto il profilo del periculum in mora, atteso che l’esecuzione del provvedimento comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile per il destinatario. La sussistenza del fumus boni iuris, pur non essendo oggetto di valutazione dirimente in questa fase, richiede comunque un approfondimento in sede di merito. La natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire al giudice una decisione re adhuc integra giustificano la sospensione interinale degli effetti del provvedimento impugnato, con fissazione dell’udienza pubblica di trattazione del ricorso nel merito.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione, l’ordinanza con cui il Responsabile del Settore V – Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Corigliano d’Otranto ha ingiunto la demolizione di alcune opere e la rimozione di materiali infiammabili, con l’avvertenza che, decorso inutilmente il termine di 90 giorni dalla notifica, si sarebbe proceduto ai sensi dell’art. 31, commi 3 e 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. La società ha contestato la legittimità del provvedimento, deducendone i vizi e chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, pur non esprimendosi compiutamente sul fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni sollevate con il ricorso richiedano un approfondimento in sede di merito, non potendosi escludere ictu oculi la fondatezza delle censure. L’attenzione del giudice cautelare si è concentrata sul periculum in mora, ritenuto sussistente in ragione della natura del provvedimento impugnato: un’ordinanza di demolizione che, se eseguita, determinerebbe un pregiudizio difficilmente reversibile.

La valutazione della gravità e irreparabilità del danno ha condotto il Tribunale a disporre la sospensione interinale dell’efficacia del provvedimento, al fine di preservare la situazione di fatto e di diritto esistente fino alla decisione nel merito. Tale soluzione è stata motivata con l’esigenza di garantire una decisione re adhuc integra, evitando che l’esecuzione dell’ordinanza di demolizione potesse rendere inutile o vanificare un eventuale accoglimento del ricorso.

Il Tribunale ha pertanto accolto l’istanza cautelare, sospendendo in via interinale l’efficacia del provvedimento impugnato e fissando per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 13 gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate, tenuto conto della natura della decisione assunta e della complessità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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