Il TAR fissa direttamente il merito: la sollecita definizione prevale sul periculum quando le questioni richiedono approfondimento (TAR Puglia n. 293 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo può disporre la sollecita definizione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm. qualora le questioni sollevate richiedano un ulteriore approfondimento, tale da non consentire una delibazione sommaria propria della fase incidentale. In tal caso, la tutela delle esigenze cautelari è adeguatamente garantita dalla fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione del merito, la cui tempistica deve tenere conto delle esigenze rappresentate dalla parte ricorrente. L’ordinanza che fissa il merito non implica una valutazione prognostica sull’esito del ricorso, che resta impregiudicata.
Il Fatto
La società ricorrente, attiva nel settore energetico, impugnava il diniego dell’autorizzazione paesaggistica emesso dall’ente sovracomunale e il successivo rigetto della P.A.S. adottato dal Comune, chiedendo altresì la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di stipulare il contratto definitivo di cessione del diritto di superficie venticinquennale su terreni comunali, funzionale alla realizzazione dell’impianto.
La ricorrente, in via incidentale, domandava la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti impugnati, evidenziando il pregiudizio derivante dal blocco del progetto, anche in relazione ai tempi di un finanziamento sotteso all’iniziativa.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale, pur non esprimendosi nel merito della controversia, ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto e la complessità delle questioni prospettate, sia sotto il profilo del rito che del merito, rendessero necessaria una delibazione piena della vicenda, non adeguatamente assicurabile nella sommaria fase cautelare.
L’ordinanza sottolinea che le esigenze cautelari della ricorrente possono trovare adeguata tutela nella sollecita definizione del giudizio di merito, ai sensi dell’art. 55, co. 10, cod. proc. amm., istituto che consente al collegio di “trasformare” la camera di consiglio in un’anticipazione della trattazione di merito.
Nel fissare l’udienza pubblica, il Tribunale ha tenuto conto delle tempistiche del finanziamento sotteso all’istanza, come precisate dalla ricorrente in sede di discussione, dimostrando attenzione alle esigenze concrete dell’operatore economico senza però sacrificare l’approfondimento richiesto dalla vicenda.
La decisione di compensare le spese della fase cautelare riflette la particolarità dell’esito, che non definisce la lite ma la instrada verso la decisione di merito, in una logica di gestione efficiente del processo amministrativo.
Nota della Redazione
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