Concessioni demaniali marittime: l’occupazione del concessionario uscente resta legittima fino alla stipula del nuovo atto concessorio (TAR Puglia n. 792 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, stabilisce che, fino alla data di stipulazione dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio, l’occupazione dell’area demaniale da parte del concessionario uscente è comunque legittima. Si tratta di una previsione ad effetto automatico, che prescinde dalla partecipazione del concessionario uscente alla gara e preclude all’amministrazione di pretenderne l’immediato rilascio prima di tale momento. L’operatività della norma sussiste anche quando la procedura selettiva abbia interessato un’area oggetto di ridisegno dei lotti che includa parzialmente quella di originaria titolarità. La disposizione non implica, invece, la proroga del rapporto concessorio, potendo l’amministrazione valutare, nelle more, le modalità di utilizzo dell’area maggiormente rispondenti al pubblico interesse.

Il Fatto

A seguito dell’espletamento di una gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali sull’intero litorale comunale, il Comune di Ginosa aveva ordinato ai precedenti concessionari, tra cui la società ricorrente, di ripristinare lo stato dei luoghi e consegnare le aree entro quindici giorni. Il provvedimento era stato adottato in pendenza del contenzioso relativo alla procedura di gara, i cui effetti erano stati sospesi dal Consiglio di Stato.

La società aveva impugnato la determina, deducendo la violazione dell’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, che legittimerebbe l’occupazione dell’area da parte del concessionario uscente fino alla stipula dell’atto regolatorio del nuovo rapporto concessorio, nonché l’irragionevolezza del termine assegnato per il ripristino, in quanto inferiore ai novanta giorni previsti dall’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso. L’art. 4, comma 7, della legge n. 118/2022, introdotto dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, è chiaro nel prevedere il diritto del concessionario uscente a permanere nell’occupazione dell’area demaniale fino alla stipula dell’atto che regola il rapporto concessorio con il nuovo aggiudicatario. Si tratta di una previsione ad effetto automatico, che prescinde dalla partecipazione o meno del concessionario uscente alla gara.

Il Collegio ha respinto la tesi del Comune secondo cui la norma escluderebbe solo l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1161 cod. nav. e il pagamento dell’indennità di occupazione, senza precludere il rilascio dell’area. Il tenore letterale della disposizione, che qualifica l’occupazione come “comunque legittima”, e il riferimento all’art. 1161 cod. nav., introdotto dalla congiunzione aggiuntiva “anche” in termini meramente esemplificativi, depongono per una portata onnicomprensiva della norma.

Quanto alla qualificabilità della società come concessionaria uscente, il Collegio ha osservato che la procedura di gara ha interessato l’intero litorale comunale, con un complessivo ridisegno dei lotti concedibili che coinvolge parzialmente anche l’area di sua originaria titolarità. Diversamente dal caso di mera scadenza della concessione cui non faccia seguito la messa a bando dell’area, nel caso di specie la società può essere qualificata come concessionaria uscente.

Il TAR ha infine respinto l’eccezione di non applicabilità temporale della norma, rilevando che la concessione era stata oggetto di proroga tecnica sino al 31 dicembre 2024, sicché alla data dell’entrata in vigore della modifica normativa la società era titolare di una concessione in corso di validità. L’accoglimento del primo motivo ha giustificato l’assorbimento delle ulteriori censure, concernenti i profili esecutivi del provvedimento. Le spese sono state compensate per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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