Esecuzione del giudicato: la P.A. inerte e la nomina del commissario ad acta per la Carta del docente (TAR Lombardia n. 3163 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza costituisce lo strumento mediante il quale il privato può ottenere l’esecuzione coattiva delle sentenze del giudice ordinario, nonché la condanna della pubblica amministrazione all’adozione degli atti necessari per conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, è consentita l’azione ex art. 112 c.p.a. In caso di persistente inottemperanza, il giudice amministrativo può nominare un commissario ad acta che, quale organo ausiliario, provvede in via sostitutiva all’esecuzione della sentenza, anche mediante l’utilizzo dei capitoli di bilancio destinati ai pagamenti di cui al giudicato.
Il Fatto
Un docente agiva dinanzi al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Lodi – Sezione Lavoro che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio economico annuale della Carta elettronica del docente, condannando l’Amministrazione all’adozione degli atti necessari.
La sentenza, notificata all’Amministrazione nell’aprile del 2024, era passata in giudicato per mancata impugnazione. L’Amministrazione era rimasta inerte e, alla data della proposizione del ricorso, era decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di legge per l’adempimento spontaneo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accertato la regolarità della notifica della sentenza e la sua intervenuta efficacia di giudicato, condizione indispensabile per l’esperimento del rimedio dell’ottemperanza. Era decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, senza che l’Amministrazione avesse provveduto.
Il collegio ha quindi accolto il ricorso, disponendo l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni. Per l’ipotesi di persistente inadempimento, ha nominato sin d’ora il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato quale commissario ad acta, con il compito di porre in essere ogni atto necessario in via sostitutiva, entro un termine di 60 giorni dalla richiesta della parte.
Il commissario ad acta è stato autorizzato a far ricorso, se necessario, all’istituto del pagamento in conto sospeso, al fine di garantire l’effettività della tutela anche in caso di eventuali difficoltà di capienza dei fondi dell’Amministrazione soccombente.
La condanna alle spese ha tenuto conto del carattere seriale della questione, conformemente alla giurisprudenza citata che limita l’entità delle somme da liquidare per il limitato impegno difensivo.
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Nota della Redazione
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