Improcedibilità per rinuncia all’interesse nel giudizio amministrativo (TAR Puglia n. 781 del 21.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, resa prima che la causa venga trattenuta in decisione, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Sino a quel momento, la parte ha la piena disponibilità dell’azione e il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, è tenuto ad adottare una pronuncia conforme alla dichiarazione resa.

Il Fatto

I ricorrenti avevano proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, per l’annullamento dell’ordinanza di demolizione n. 7 del 16 febbraio 2021, emessa dal Dirigente dell’area tecnica del Comune di Copertino e notificata in data 27 febbraio 2021. L’amministrazione comunale non si era costituita in giudizio.

In data 10 aprile 2026, i ricorrenti depositavano un atto con il quale dichiaravano di non avere più interesse alla definizione del giudizio, chiedendo la declaratoria di improcedibilità del ricorso e la compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, la parte conserva la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di non avere interesse alla definizione del giudizio. Tale dichiarazione provoca la doverosa presa d’atto del giudice, il quale non dispone del potere di procedere d’ufficio né di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire.

Il Tribunale ha quindi ritenuto che, ai sensi dell’art. 35 cod. proc. amm., il ricorso dovesse essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con declaratoria di irripetibilità delle spese di lite, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.

La pronuncia è stata resa all’esito dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 20 maggio 2026, con decisione di natura meramente processuale che non ha esaminato il merito della vicenda demolitoria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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