Sospensione del ridisegno della continuità assistenziale in Molise (TAR Molise n. 68 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la programmazione regionale dell’assistenza sanitaria territoriale che incida sull’accessibilità alle cure primarie deve essere sorretta da un’adeguata istruttoria, che valuti le peculiarità del territorio e coinvolga le amministrazioni comunali interessate. L’atto programmatorio che ridisegni il modello organizzativo della continuità assistenziale, concentrando i presidi e svuotando le sedi comunali esistenti, presenta profili di irragionevolezza e difetto istruttorio ove non dia conto di tali valutazioni. Sussiste il periculum in mora quando gli effetti del provvedimento incidono concretamente e attualmente sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali della popolazione interessata.
Il Fatto
Alcuni Comuni molisani hanno impugnato il decreto commissariale n. 45 del 13.3.2026, e gli atti presupposti e connessi, con cui il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise ha adottato l’atto di programmazione delle attività a ciclo orario del ruolo unico di assistenza primaria, in attuazione dell’Accordo collettivo nazionale del 15 gennaio 2026. La nuova programmazione, secondo i ricorrenti, ridisegna il servizio territoriale attraverso un modello fortemente accentrato, fondato su un numero ridotto di presidi, con contestuale svuotamento operativo delle sedi comunali oggi esistenti. I Comuni hanno chiesto la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo plurimi vizi di legittimità.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha dapprima scrutinato il fumus boni iuris, rilevando che le svariate questioni fattuali e giuridiche prospettate necessitano di un attento vaglio in sede di cognizione di merito. Nondimeno, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, le censure relative al difetto istruttorio sono apparse serie e documentate. Il Collegio ha evidenziato, in particolare, la mancata valutazione delle peculiarità del territorio regionale e l’assenza di un effettivo coinvolgimento delle amministrazioni comunali interessate nelle scelte programmatorie.
Sotto il profilo dell’irragionevolezza degli atti impugnati, il Tribunale ha ritenuto che la scelta di concentrare i presidi e di ridurre le sedi operative richieda una motivazione rafforzata circa la compatibilità con le esigenze di accessibilità alle cure primarie, non emergendo allo stato elementi sufficienti a giustificare il ridisegno del modello organizzativo nei termini indicati dal Commissario ad acta.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ne ha ravvisato la sussistenza in termini concreti e attuali, ricollegandolo al significativo impatto che gli atti impugnati determinano sull’effettiva accessibilità alle cure territoriali in favore della popolazione dei Comuni ricorrenti. Il sacrificio conseguente all’eventuale attuazione immediata della nuova programmazione è stato ritenuto non comprimibile in attesa della decisione di merito.
Il TAR ha pertanto accolto l’istanza cautelare, disponendo la sospensione interinale dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, e ha fissato per la discussione del ricorso nel merito l’udienza pubblica del 4 novembre 2026, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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