Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata d’ufficio (TAR Puglia n. 770 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente, sino alla data in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione. In tale evenienza il giudice, non avendo né il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse presuppone comunque che il ricorrente non abbia rilevato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione e non abbia dimostrato l’integrale soddisfazione della pretesa avanzata con il ricorso.

Il Fatto

Un sottufficiale dell’Aeronautica Militare impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, il giudizio di non idoneità all’avanzamento al grado superiore di Luogotenente riferito all’aliquota del 31 dicembre 2019, nonché la mancata declaratoria di cessazione degli effetti, ai sensi dell’art. 1369 del Codice dell’ordinamento militare, di una sanzione disciplinare di corpo comminatagli nel 2017. Il ricorso era stato inizialmente proposto come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e successivamente trasposto in sede giurisdizionale a seguito dell’opposizione del controinteressato.

Nelle more del giudizio, con decreto dirigenziale dell’aprile 2022, il ricorrente veniva promosso al grado di Luogotenente con anzianità dal 1° gennaio 2021 e, successivamente, cessava dal servizio permanente a domanda, ricevendo a titolo onorifico la qualifica di 1° Luogotenente. Con memoria depositata nel marzo 2026, il ricorrente ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la cessata materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la declaratoria di cessata materia del contendere postula l’integrale soddisfazione della pretesa sostanziale azionata dal ricorrente, mentre nel caso di specie la parte non aveva dimostrato tale integrale soddisfazione né aveva indicato la sussistenza di residui profili di interesse alla decisione. La promozione al grado superiore e la successiva cessazione dal servizio, pur essendo circostanze sopravvenute rilevanti, non comportavano automaticamente la definizione del giudizio nel merito.

La Corte ha quindi ribadito il principio generale del processo amministrativo per cui la parte ricorrente, fino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione stessa. In tale evenienza, il giudice non ha il potere di procedere d’ufficio né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma deve limitarsi a dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti, anche in considerazione della natura della decisione. Ha infine ordinato l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e degli artt. 5 e 6 del Regolamento UE 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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