Competenza paesaggistica nel permesso di costruire: diniego annullato (TAR Puglia n. 762 del 18.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica, ancorché connessi, sono procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo ad oggetto la tutela di beni diversi ed essendo articolati sulla base di competenze diverse. Ne consegue che il diniego del titolo edilizio non può fondarsi su valutazioni di ordine esclusivamente paesaggistico, attenendo tali apprezzamenti al distinto procedimento preordinato al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, la quale, ai sensi dell’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire. È pertanto illegittimo per incompetenza il provvedimento con cui l’ufficio tecnico comunale, esercitando competenze esulanti dai profili propriamente urbanistici ed edilizi, occupi spazi valutativi appartenenti all’organo tutorio, al quale soltanto spetta apprezzare le specifiche tecniche del progetto per verificarne la conformità alle prescrizioni di tutela del Codice del paesaggio e delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico.
Il Fatto
Una società, operante nel settore dell’escursionismo nautico e del noleggio imbarcazioni, impugnava il diniego dell’istanza di rilascio del permesso di costruire per il mantenimento annuale di due strutture amovibili in legno destinate alla vendita di alimenti e bevande in zona portuale, nonché per la realizzazione di un muretto in pietra e il rifacimento della pavimentazione dell’area esterna.
Il Comune aveva rigettato l’istanza ritenendo l’intervento non compatibile con l’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R., il quale, per i territori costieri, ammette esclusivamente la realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero. La società deduceva, tra l’altro, che la motivazione del diniego era di ordine esclusivamente paesaggistico e che, pertanto, l’Amministrazione comunale aveva esercitato competenze non proprie, invadendo la sfera valutativa riservata all’organo tutorio preposto al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che la motivazione del diniego del permesso di costruire si fonda sull’assunto della contrarietà dell’intervento alle prescrizioni di cui all’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R., avendo l’ufficio tecnico comunale ritenuto insussistenti i presupposti normativi richiesti ai fini dell’assenso paesaggistico delle strutture.
La sentenza ha quindi chiarito che l’ufficio tecnico comunale, così operando, ha esercitato competenze che esulano dagli aspetti propriamente urbanistici ed edilizi ed ha occupato spazi valutativi appartenenti all’organo tutorio, al quale soltanto spetta apprezzare le specifiche tecniche del progetto al fine di verificarne la conformità, in concreto, alle prescrizioni di tutela del Codice del paesaggio e delle norme tecniche di attuazione del piano paesaggistico. Il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e quello per il nulla osta di compatibilità paesaggistica, ancorché connessi, sono stati definiti come procedimenti ontologicamente e logicamente distinti, avendo ad oggetto la tutela di beni diversi e risultando articolati sulla base di competenze diverse, conformemente all’art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004, che qualifica l’autorizzazione paesaggistica come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire.
La circostanza che le opere fossero già state assentite con vincolo di stagionalità in forza di conforme autorizzazione paesaggistica non è stata ritenuta dirimente, atteso che l’istanza in esame aveva ad oggetto la complessiva ipotesi edificatoria volta ad ottenere il mantenimento delle strutture per tutto l’anno solare, innovando i titoli già posseduti dalla società.
Il Collegio ha, pertanto, ritenuto assorbente e dirimente il profilo di incompetenza, accogliendo il ricorso e i motivi aggiunti e disponendo l’annullamento del provvedimento di diniego impugnato. La particolarità delle questioni esaminate ha giustificato la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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