Legittima la revoca della gara affetta da clausola di esclusione automatica erroneamente applicata (TAR Puglia n. 765 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di una procedura di gara, disposta in autotutela prima dell’aggiudicazione, è espressione di un potere ampiamente discrezionale della stazione appaltante ed è legittima quando consegue al riconoscimento di un vizio inficiante l’intera procedura, quale l’erronea previsione della clausola di esclusione automatica delle offerte anormalmente basse in una gara per la fornitura di beni. In tal caso, l’amministrazione non è tenuta a disapplicare parzialmente la clausola nulla e a dare corso al subprocedimento di verifica dell’anomalia, ma può tempestivamente ritirare la gara e indirne una nuova, senza violare l’affidamento dei concorrenti. La verifica di congruità delle offerte disciplinata dall’art. 110, comma 1, d.lgs. n. 36/2023 può essere attivata dalla stazione appaltante anche in via discrezionale.

Il Fatto

La società ricorrente, partecipante a una procedura negoziata indetta dall’Arsenale Militare Marittimo per la fornitura di materiali per la revisione di salvagenti, veniva esclusa in quanto la sua offerta, risultata la migliore, era stata ritenuta anormalmente bassa ai sensi dell’art. 54, comma 1, d.lgs. n. 36/2023. L’operatore segnalava alla stazione appaltante l’erronea applicazione di tale disposizione, riferibile ai soli appalti di lavori e servizi e non alle forniture. L’amministrazione riconosceva l’errore e, con determinazione, disponeva la revoca dell’intera gara, indendo successivamente una nuova procedura per il medesimo oggetto. La società ricorrente impugnava gli atti, deducendo l’illegittimità della revoca e della nuova gara.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha confermato la legittimità del provvedimento di revoca, rilevando come la scelta dell’amministrazione di ritirare la procedura non fosse connotata da profili di irragionevolezza o illogicità manifesta. La Corte ha osservato che il ritiro è intervenuto all’esito di un procedimento di autotutela volto a correggere un errore formale nella formulazione della lex specialis, senza alcuna rivalutazione discrezionale delle offerte, ed è stato adottato nell’immanente perseguimento dell’interesse pubblico al buon andamento, dell’economicità e dell’efficacia dell’azione amministrativa.

Quanto alla possibilità, prospettata dalla ricorrente, di disapplicare la clausola che prevedeva l’esclusione automatica per dare corso alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 d.lgs. n. 36/2023, il Collegio ha escluso che tale opzione costituisse una scelta obbligata. Pur richiamando il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 22/2020 sulla nullità delle clausole escludenti contra legem, il TAR ha precisato che la stazione appaltante conserva il potere di ritirare tempestivamente un bando viziato proprio per scongiurare la produzione di effetti contra ius, in una fase priva di particolari affidamenti e in un’ottica deflattiva del contenzioso.

In relazione alla nuova gara, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le censure che incidevano sulla fase di valutazione delle offerte, in quanto il bando non aveva impedito all’operatore la formulazione di un’offerta consapevole, come dimostrava la sua partecipazione. Nel merito, ha poi escluso la violazione della par condicio, rilevando che tutti i concorrenti, inclusa la ricorrente, erano a conoscenza delle offerte formulate nella precedente procedura e avrebbero potuto calibrare le proprie proposte all’interno del nuovo confronto competitivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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