Silenzio assenso sulla autorizzazione unica e superamento del dissenso paesaggistico in conferenza di servizi (TAR Puglia n. 717 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c-bis, l. n. 400/1988 sostituisce ad ogni effetto il provvedimento di VIA e confluisce nel procedimento autorizzatorio unico, che l’amministrazione competente deve concludere perentoriamente entro sessanta giorni; decorso inutilmente il termine, l’autorizzazione si intende rilasciata per silentium. Il meccanismo del silenzio assenso opera solo se l’istanza è completa dei requisiti essenziali indicati dalle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, mentre il dissenso paesaggistico può essere superato dall’amministrazione procedente con motivazione adeguata, fondata sulle risultanze istruttorie e sulle valutazioni tecnico-discrezionali espresse in sede di VIA. Le mere richieste di regolarizzazione documentale non impediscono la formazione del titolo tacito.
Il Fatto
Il Comune di Guagnano impugnava la determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 218 del 2025, recante l’autorizzazione unica ex art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 per la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico da 36 MW, con sistema di accumulo, deducendo il difetto di istruttoria e di motivazione e l’illegittimo superamento del parere paesaggistico negativo espresso dalla Sezione Regionale del Paesaggio. Nel giudizio si costituiva la società proponente, che proponeva ricorso incidentale per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione, ai sensi dell’art. 7 del D.L. n. 50/2022.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le censure del Comune, ritenendo che la questione paesaggistica fosse stata compiutamente esaminata nel corso del procedimento. Il superamento del parere negativo della Sezione Paesaggio risulta sorretto da valutazioni attendibili e coerenti con le risultanze documentali, incluse quelle esitate nel provvedimento di VIA reso dalla Commissione PNRR-PNIEC, e il provvedimento finale risulta adeguatamente motivato secondo il modulo della conferenza di servizi decisoria, in cui la prevalenza è apprezzata in termini qualitativi e non quantitativi.
Quanto al ricorso incidentale, il TAR ha accertato l’intervenuta formazione del silenzio assenso. La delibera del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2023, comunicata alla Regione Puglia dal Mase il 10 luglio 2023, ha sostituito ad ogni effetto il provvedimento di VIA; da tale comunicazione decorreva il termine perentorio di sessanta giorni per la conclusione del procedimento autorizzatorio unico, decorso inutilmente.
La domanda presentata dalla società doveva ritenersi completa nei suoi elementi essenziali, come definiti dalle Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010: la Regione aveva solo richiesto l’aggiornamento della documentazione per allinearla alle prescrizioni della VIA, e le integrazioni erano state fornite il 19 febbraio 2024, con conseguente riattivazione del procedimento e convocazione della prima riunione della conferenza di servizi per il 28 giugno 2024.
Il Collegio ha inoltre escluso che la mancata allegazione autonoma dello studio anemologico e la documentazione espropriativa potessero impedire la formazione del titolo tacito, in quanto tali elementi erano stati esaminati nel procedimento di VIA e successivamente aggiornati su richiesta dell’amministrazione. Ha infine accolto il ricorso incidentale e compensato le spese di lite.
Nota della Redazione
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