L’ordinanza istruttoria sulle concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 676 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di concessioni demaniali marittime, il giudice amministrativo, prima di pronunciarsi sulla legittimità degli atti di indizione della procedura selettiva, può disporre un’istruttoria volta ad accertare la conformità delle operazioni di individuazione e localizzazione dei lotti da affidare ai criteri previsti dal Piano Regionale delle Coste. Tale accertamento presuppone la verifica della concreta idoneità dei singoli lotti a soddisfare le finalità funzionali del bando e delle correlate esigenze strutturali, ivi inclusa la dotazione di allacciamenti alle reti fognaria e idrica nonché l’accessibilità dalla viabilità pubblica. L’ordinanza istruttoria non incide sull’obbligo dell’amministrazione di dare corso alla procedura selettiva, in assenza di una misura cautelare sospensiva.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato gli atti con cui il Comune di Castellaneta ha indetto la procedura selettiva per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime del territorio costiero, per finalità turistico-ricreative e sportive. L’impugnazione riguardava la delibera di giunta che ha definito gli indirizzi operativi e la determinazione dirigenziale di approvazione dello schema di bando di gara, con tutti gli allegati. Successivamente, con motivi aggiunti, la ricorrente ha esteso l’impugnazione alla determinazione del 2025 che ha approvato le modifiche allo schema di bando, in adeguamento a successive delibere di giunta.
La società ha dedotto vizi di legittimità concernenti l’intera procedura, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere al ricorso. All’udienza pubblica del 22 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che la causa non fosse ancora matura per la decisione, ravvisando la necessità di ulteriori accertamenti istruttori. Tale necessità è stata ritenuta compatibile con il dovere del Comune di dar corso all’avviata procedura selettiva, non avendo il Tribunale disposto la sospensione del relativo procedimento. L’ordinanza ha pertanto natura esclusivamente istruttoria, senza effetti caducatori o sospensivi sull’azione amministrativa.
L’accertamento istruttorio richiesto al Comune ha ad oggetto un duplice profilo. In primo luogo, l’amministrazione è tenuta a chiarire le modalità e i criteri seguiti per l’individuazione e la localizzazione dei lotti da affidare, specificando se le operazioni siano state compiute nel rispetto dei criteri previsti dal Piano Regionale delle Coste. Il Comune dovrà indicare le norme del Piano e delle relative norme tecniche di attuazione che hanno trovato concreta applicazione, descrivendo le attività poste in essere per la perimetrazione dei lotti.
In secondo luogo, l’istruttoria è diretta a verificare le caratteristiche dei singoli lotti concedibili, sotto il profilo della loro concreta idoneità ad assicurare le finalità funzionali indicate nel bando e le correlate esigenze strutturali. L’ordinanza richiede inoltre di accertare la dotazione di allaccio alla rete fognaria e all’acquedotto e l’accessibilità dalla viabilità pubblica. La relazione di chiarimenti dovrà essere corredata da tutta la documentazione occorrente, ivi compresi i rilievi planimetrici e fotografici.
Per l’adempimento è stato assegnato al Comune il termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. La trattazione della causa è stata conseguentemente rinviata alla successiva udienza pubblica del 30 settembre 2026. Il Collegio ha ordinato alla segreteria di provvedere alla comunicazione dell’ordinanza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.