Revoca della gara e sopravvenuta carenza di interesse all’ottemperanza (Cons. Stato n. 10034 del 18.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza l’interesse ad agire deve essere attuale e concreto e permanere fino alla decisione. La revoca della procedura di gara, accertata legittima con pronuncia definitiva, fa venir meno l’utilità di un provvedimento che imponga la rinnovazione del sub-procedimento di verifica di anomalia dell’offerta, perché tale verifica riguarderebbe una gara non più esistente e non potrebbe determinarne la reviviscenza. È improcedibile il ricorso per ottemperanza proposto quando, nelle more, sia intervenuta una decisione che ha definitivamente confermato la legittimità della revoca. La carenza di interesse opera anche sul piano risarcitorio e indennitario, difettando l’illegittimità dell’agere amministrativo e i presupposti dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
Il Fatto
Una società ha impugnato davanti al TAR Firenze gli atti della procedura di affidamento in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione di un tempio crematorio e opere connesse, bandita da un Comune con finanziamento a carico del concessionario. Ha censurato la scelta di richiedere ai concorrenti un progetto definitivo anziché varianti al progetto di fattibilità, in violazione dell’art. 183, comma 15, d.lgs. n. 50/2016, e, con motivi aggiunti, la mancata esclusione dell’aggiudicataria per difetto di sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta.
Il TAR, esaminati in via prioritaria i motivi aggiunti e ritenutili fondati, ha annullato l’aggiudicazione e dichiarato l’inefficacia del contratto eventualmente stipulato. L’appello dell’aggiudicataria è stato parzialmente accolto con Cons. Stato n. 8437/2024, che ha disposto il rinvio degli atti all’Amministrazione per la rinnovazione della verifica di anomalia. Assunta l’inerzia dell’ente, l’aggiudicataria ha proposto ricorso per ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina in via preliminare l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, sollevata dal Comune, e la ritiene fondata. Richiama la giurisprudenza secondo cui l’interesse a ricorrere richiede una lesione concreta e attuale e un’effettiva utilità dell’eventuale annullamento, non potendo essere ipotetico o virtuale (C.d.S., III, n. 5447 del 18.06.2024). L’interesse può desumersi dalle allegazioni del ricorso ed essere precisato nel corso del processo (C.d.S., Ad. Plen. n. 22/2021; C.d.S., IV, n. 3931 del 30.04.2024).
Sul piano fattuale, il Consiglio di Stato rileva che con sentenza n. 8229/2025 ha rigettato l’appello proposto dalla stessa ricorrente avverso la deliberazione di Giunta comunale con cui era stata revocata la precedente dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto. Quella pronuncia ha quindi accertato in via definitiva la legittimità della revoca della procedura di gara.
Da tale accertamento deriva la sopravvenuta carenza di interesse all’effettuazione di un nuovo giudizio di anomalia, che costituisce il proprium del giudizio di ottemperanza. L’accoglimento del ricorso non potrebbe in alcun modo determinare la reviviscenza della gara, legittimamente e definitivamente revocata.
Il Collegio respinge la lettura proposta dalla ricorrente dell’inciso contenuto nella pronuncia n. 8229/2025, secondo cui l’ottemperanza alla sentenza n. 8437/2024 sarebbe stata definita “nella competente sede giudiziale”. Quel passaggio serviva unicamente a delimitare il thema decidendum del diverso giudizio di legittimità sulla revoca, senza porre limiti al contenuto di una futura decisione del medesimo consesso. È illogico, prima ancora che giuridicamente infondato, ritenere il contrario.
La carenza di interesse si riflette anche sul versante risarcitorio, per l’insussistenza dell’atto illegittimo presupposto della responsabilità aquiliana e dei presupposti dell’indennizzo ex art. 21-quinquies l. n. 241/1990, escluso dalla pronuncia n. 8229/2025. Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese per la natura delle questioni esaminate.
Nota della Redazione
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