Sopravvenienze normative e improcedibilità della domanda di proroga delle concessioni demaniali marittime (TAR Puglia n. 659 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento degli atti di proroga di una concessione demaniale marittima, ancorché proposta avverso le condizioni risolutive ivi apposte, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’amministrazione, in esercizio del potere di autotutela o in attuazione di una nuova disciplina legislativa, adotti un atto che innova il rapporto concessorio e ne ridefinisce il termine di efficacia in conformità allo ius superperveniens, senza che il concessionario lo impugni, prestandovi acquiescenza. Le proroghe legali delle concessioni demaniali marittime, succedutesi nel tempo, configurano leggi-provvedimento che conformano direttamente i rapporti in essere, con la conseguenza che gli atti degli enti locali che ne danno atto hanno natura meramente ricognitiva.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un permesso demaniale marittimo ad uso turistico-ricreativo nel Comune di Palagiano, aveva ottenuto la proroga del titolo fino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682 e seguenti, della legge n. 145/2018, con determinazione dirigenziale del 30 dicembre 2020 e successivo addendum del 13 maggio 2021. Entrambi gli atti, tuttavia, subordinavano l’efficacia della proroga a una condizione risolutiva, correlata all’eventuale introduzione di normative contrarie o al sopravvenire di pronunce del Consiglio di Stato di segno diverso da quello accolto dal TAR Lecce nella sentenza n. 1322/2020, prevedendo, in tal caso, l’obbligo del concessionario di liberare l’area senza nulla pretendere.
La società impugnava tali atti, deducendo la violazione della disciplina di cui alla legge n. 145/2018, l’eccesso di potere per contraddittorietà e la violazione del legittimo affidamento, chiedendo la declaratoria del diritto alla proroga senza condizioni. Il Comune si costituiva per resistere; interveniva ad adiuvandum un’associazione di categoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che, medio tempore, la materia della durata delle concessioni demaniali marittime è stata nuovamente regolata dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024, che ha sostituito il termine di efficacia delle concessioni di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, spostandolo dal 31 dicembre 2024 al 30 settembre 2027, al fine di consentire l’ordinata programmazione delle procedure di affidamento secondo il diritto dell’Unione europea.
In esecuzione di tale nuovo quadro normativo, il Comune di Palagiano ha adottato la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2025, con la quale ha preso atto della nuova proroga ex lege delle concessioni in essere, individuando analiticamente i titoli interessati, tra cui quello facente capo alla società ricorrente, e precisando che gli stessi sono prorogati fino alla conclusione delle gare e comunque non oltre il 30 settembre 2027. Tale deliberazione, osserva il Tribunale, ha sostanzialmente innovato il rapporto concessorio, rideterminandone il termine finale di efficacia in conformità alla normativa sopravvenuta.
Poiché la società ricorrente non ha impugnato la deliberazione di Giunta Comunale n. 108/2025, il Collegio ne ha desunto l’acquiescenza e, conseguentemente, la carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, volti a ottenere la proroga fino al 2033, ormai espunta dall’ordinamento. La domanda è stata pertanto dichiarata improcedibile.
In ogni caso, il Tribunale ha rilevato l’infondatezza nel merito delle censure, richiamando il principio, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la materia delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è stata disciplinata da successive leggi-provvedimento, che conformano direttamente i rapporti in essere senza necessità di intermediazione amministrativa, con la conseguenza che gli atti degli enti locali hanno natura meramente ricognitiva. La proroga del titolo era, pertanto, necessariamente destinata a essere superata da norme successive riguardanti il medesimo rapporto concessorio. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura della decisione.
Nota della Redazione
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