Ottemperanza al giudicato per il trattamento ABA: l’inerzia dell’ASL e il rimborso delle spese documentate (TAR Puglia n. 650 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’accertamento dell’inerzia dell’amministrazione nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato, che condanni alla erogazione di una prestazione sanitaria e al rimborso delle spese sostenute, legittima l’accoglimento del ricorso. L’amministrazione è tenuta a corrispondere sia la somma liquidata dal titolo esecutivo, sia le ulteriori spese documentate, successive alla sentenza, per le medesime prestazioni, qualora non dimostri di aver attivato canali alternativi di assistenza pubblica. Il credito per le spese successive al giudicato configura un debito di valuta, non rivalutabile in assenza di una specifica statuizione, mentre gli interessi legali decorrono dal passaggio in giudicato della sentenza azionata. La penalità di mora ex art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a. non può essere accordata in considerazione delle difficoltà economiche dell’amministrazione legate ai vincoli di bilancio.
Il Fatto
A seguito della sentenza del Tribunale di Taranto che aveva accertato il diritto di una minore al trattamento riabilitativo con metodo ABA, condannando l’ASL a erogarlo o a rimborsarne le spese, l’amministrazione sanitaria rimaneva inerte. I genitori, nella qualità di esercenti la potestà, proponevano quindi ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo il rimborso delle somme già liquidate e delle fatture successive, oltre alla nomina di un Commissario ad acta e alla condanna ex art. 114, comma IV, lett. e), c.p.a.
La Motivazione del Tribunale
Il TAR ha preliminarmente rilevato la fondatezza del ricorso, constatando che la sentenza del Tribunale di Taranto era passata in giudicato e che l’ASL non aveva fornito alcuna prova dell’avvenuta esecuzione. La condotta inadempiente era acclarata per la somma di € 10.256,00, liquidata in sentenza, e nessun elemento era stato addotto a giustificazione dell’inadempimento. Il Collegio ha inoltre evidenziato l’infondatezza delle eccezioni della resistente sulla validità annuale della prescrizione medica, la quale non indicava limiti temporali del trattamento, e sulla mancata prova delle spese, risultando le fatture idonee a comprovare la tipologia di terapia, la mensilità e l’avvenuto pagamento.
Quanto alle prestazioni successive, il TAR ha precisato che l’amministrazione, non avendo dimostrato di aver indirizzato i ricorrenti verso strutture pubbliche, era obbligata al rimborso dei costi sostenuti e documentati, per un importo di € 21.042,00. Il Collegio ha invece escluso la rivalutazione monetaria su tale somma, configurandosi un debito di valuta, e ha respinto la richiesta di penalità di mora in ragione delle difficoltà economiche dell’amministrazione per i vincoli di bilancio, come precisato nella memoria difensiva.
Il TAR ha accolto il ricorso, ordinando all’ASL di dare esecuzione al titolo giudiziale entro il termine di 60 giorni, riservando la nomina del Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e compensando le spese di lite per la soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
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