Sospensione dell’ordinanza di demolizione in attesa del merito (TAR Puglia n. 214 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di tutela cautelare, l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi può essere sospesa quando il pregiudizio dedotto dal ricorrente e la necessità di un approfondimento in sede di merito delle questioni sollevate col gravame rendano opportuna una decisione che preservi la res adhuc integra. La valutazione del fumus boni iuris non richiede una delibazione piena nel giudizio cautelare, potendo la sospensione interinale essere disposta anche in presenza di questioni che necessitano di un esame più approfondito nella fase di merito.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano l’ordinanza con cui il Comune intimava la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi, notificata il 27 gennaio 2026. Nell’atto introduttivo venivano contestati anche gli atti presupposti, tra cui una comunicazione di notizie di reato del 27 febbraio 2024 e il verbale di sopralluogo del 5 febbraio 2024, che sarebbero stati richiamati nel provvedimento impugnato senza essere allegati né resi disponibili alla parte. I ricorrenti chiedevano pertanto l’annullamento degli atti, previa sospensione della loro efficacia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, nel valutare l’istanza cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto dai ricorrenti e l’opportunità di consentire al Tribunale, nella successiva fase di merito, una decisione che trovasse ancora intatta la situazione di fatto, giustificassero la sospensione interinale dell’efficacia dell’ordinanza impugnata.
Il Tribunale ha altresì rilevato che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento in sede di merito, circostanza che rende la delibazione cautelare non esaustiva e orienta verso una soluzione di mantenimento dello status quo fino alla trattazione del ricorso nel merito.
La decisione si fonda quindi su una valutazione congiunta del periculum in mora e della non manifesta infondatezza del ricorso, senza che sia necessario un giudizio definitivo sulla fondatezza delle censure, la cui verifica è rimessa alla fase di merito.
Il Tribunale ha infine compensato le spese della fase cautelare e fissato la trattazione del ricorso nel merito alla seconda udienza pubblica del mese di giugno 2027.
Nota della Redazione
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