Payback dispositivi medici: il pagamento ridotto ex art. 7 d.l. n. 95/2025 determina improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 13506 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adesione alla facoltà di pagamento ridotto prevista dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici, pur essendo definita dal legislatore come causa di «cessazione della materia del contendere», determina sul piano processuale l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il beneficio conseguente al pagamento in misura ridotta è, infatti, ontologicamente diverso dal bene della vita perseguito con l’impugnazione, ossia l’eliminazione degli atti impositivi dal mondo giuridico. Ne consegue che il ricorrente che abbia esercitato tale facoltà perde ogni interesse alla decisione nel merito, essendo venuta meno la necessità di ottenere l’annullamento dei provvedimenti gravati.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato davanti al TAR Lazio una pluralità di atti, tra cui il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e la determinazione dirigenziale regionale di riparto del payback tra le aziende del settore. Con il ricorso era stata chiesta l’eliminazione degli effetti dei provvedimenti impositivi, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
In vista dell’udienza di discussione, la società aveva depositato una nota con cui rappresentava di essersi avvalsa della facoltà di pagamento ridotto introdotta dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, convertito con modificazioni dalla legge n. 118/2025, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la questione preliminare relativa all’effetto processuale derivante dall’esercizio della facoltà di pagamento ridotto. Pur riconoscendo che il tenore letterale della disposizione ricolleghi a tale adempimento la «cessazione della materia del contendere», il TAR ha ritenuto necessario qualificare correttamente l’istituto sul piano processuale.
La decisione si fonda sulla distinzione tra il bene della vita concretamente conseguito dalla società e quello originariamente perseguito con l’impugnazione. Il pagamento in misura ridotta realizza un assetto satisfattivo diverso dall’annullamento dei provvedimenti: il ricorrente ottiene infatti un vantaggio economico, ma non la rimozione degli atti impugnati, che continuano a produrre effetti nella sfera giuridica degli altri soggetti coinvolti.
In tale prospettiva, la Corte ha qualificato la fattispecie come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, piuttosto che come cessazione della materia del contendere. La prima ricorre quando viene meno l’interesse alla decisione per il sopraggiungere di una situazione che rende inutile il giudizio, mentre la seconda presuppone l’avvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, compensando le spese di lite in ragione dell’andamento del giudizio e delle peculiarità della vicenda normativa sopravvenuta.
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Nota della Redazione
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