La decadenza dalla concessione per mancato completamento dei lavori è legittima se la clausola era nota al concessionario (TAR Puglia n. 618 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola di una concessione di valorizzazione che prevede la decadenza ipso iure del concessionario per il mancato completamento dei lavori alla scadenza del termine, se già contenuta nell’avviso di gara e quindi conosciuta e accettata al momento della partecipazione, non è nulla né annullabile per contrasto con l’art. 2965 cod. civ.. Tale previsione costituisce un’ipotesi di decadenza sanzionatoria codificata per il mancato raggiungimento dello scopo della concessione, che non richiede una comparazione ulteriore tra interesse pubblico e privato. La clausola che deferisce le controversie al foro di una determinata sede è riferita alle sole liti rientranti nella giurisdizione ordinaria, non potendo derogare alla ripartizione della giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario.

Il Fatto

L’Agenzia del Demanio, con bando del 16 settembre 2016, avviava una procedura a evidenza pubblica per l’assegnazione in concessione di un immobile di proprietà statale, finalizzata alla sua riqualificazione e valorizzazione. La società risultava aggiudicataria e otteneva la concessione nel 2017, con l’obbligo di completare i lavori entro trentasei mesi dalla consegna, prorogabili di ulteriori ventiquattro. Concessa una prima proroga nel 2020, la società, non avendo ottenuto le autorizzazioni necessarie, chiedeva una seconda proroga alla fine del 2022. L’Agenzia, invece, avviava il procedimento di decadenza e, con provvedimento del 24 febbraio 2023, dichiarava la decadenza della società dalla concessione per mancata ultimazione dei lavori. La società impugnava il provvedimento, deducendo la nullità di due clausole contrattuali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto di poter prescindere dall’eccezione preliminare di tardività sollevata dalle amministrazioni, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Quanto alle censure avverso la clausola di decadenza per mancata ultimazione delle opere, il TAR ha rilevato che tale condizione era già predeterminata nell’originario avviso di gara del 2016, che non prevedeva nemmeno la possibilità di una prima proroga. La clausola doveva quindi ritenersi conosciuta e accettata dalla ricorrente al momento della partecipazione alla procedura selettiva. Parimenti, il Collegio ha esteso tali considerazioni ai rilievi sulle condizioni dell’immobile e sulle difficoltà autorizzative, osservando che l’avviso di gara prevedeva l’accettazione dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trovava e l’assunzione di ogni alea economica e finanziaria.

Il Collegio ha poi escluso che le previsioni fossero irragionevoli o eccessivamente gravose, trattandosi di una concessione di scopo che imponeva la riqualificazione entro un termine massimo di cinque anni, comprensivo della proroga già sfruttata, termine non manifestamente insufficiente. L’Agenzia, pertanto, ha legittimamente rilevato il mancato raggiungimento delle finalità concessorie, non essendo mai stati avviati i lavori. La Corte ha inoltre negato che vi fossero elementi per escludere l’imputabilità alla concessionaria del mancato ottenimento delle autorizzazioni: la società non si era attivata con i rimedi previsti dall’ordinamento avverso i ritardi e, soprattutto, il progetto non aveva ricevuto il nulla-osta dei Vigili del Fuoco, diniego non impugnato.

Quanto alla censura sull’art. 24 del contratto, il TAR ha osservato che la previsione di deferire le controversie al foro di una diversa sede è chiaramente riferita alle sole liti rientranti nella giurisdizione ordinaria, regolando la competenza e non la giurisdizione. Né la clausola ha avuto rilievo concreto, essendo il giudizio stato incardinato dinanzi al giudice amministrativo. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla refusione delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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