Cessazione della materia del contendere per ottemperanza sopravvenuta nel giudizio di esecuzione (TAR Puglia n. 610 del 22.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso. L’ottemperanza sopravvenuta dell’Amministrazione, ancorché successiva alla notifica del ricorso ma antecedente alla decisione, integra la piena satisfazione dell’interesse azionato. L’accertamento dell’avvenuta integrale esecuzione del giudicato, comunicato dalla stessa parte ricorrente, elide la necessità di una pronuncia nel merito. In presenza di siffatta integrale ottemperanza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, anche in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento delle somme dovute per le causali di cui alla sentenza n. 2437/2023, mediante accredito su “carta docente” o, in alternativa, al pagamento delle somme di denaro con modalità ordinarie, oltre alla rifusione delle spese di lite.

A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione, la parte ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Nelle more del giudizio, l’Amministrazione provvedeva, seppur parzialmente secondo la prospettazione della ricorrente, all’esecuzione della sentenza, portando poi a integrale ottemperanza dopo un approfondimento degli accrediti effettuato su invito del Presidente della Sezione.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce, Sezione Terza, ha rilevato che la parte ricorrente, con nota depositata in data 11.04.2026, aveva comunicato l’avvenuta integrale ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Taranto n. 2437/2023, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere con condanna dell’Amministrazione alle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.

Il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., in forza del quale, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere. Nel caso di specie, la piena satisfazione dell’interesse sostanziale della ricorrente era stata espressamente riconosciuta dalla stessa difesa, che aveva verificato la completezza degli accrediti sulla carta docente.

La circostanza che l’esecuzione fosse avvenuta successivamente alla proposizione del ricorso non ha impedito la declaratoria di improcedibilità, atteso che l’ottemperanza, ancorché tardiva, ha comunque determinato l’integrale soddisfazione della pretesa azionata. Il giudice ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto l’integrale compensazione, ravvisando giusti motivi nella circostanza che l’Amministrazione aveva medio tempore integralmente ottemperato al giudicato, circostanza emersa nel corso del giudizio e affermata dallo stesso difensore della parte ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *