Ottemperanza: pagamento avvenuto e improcedibilità per cessata materia del contendere (TAR Puglia n. 606 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione abbia integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La pronuncia di cessazione definisce la controversia nel merito, accertando che la successiva attività amministrativa sia stata pienamente e irretrattabilmente satisfattiva dell’interesse azionato, senza che residui alcuna utilità alla decisione. L’avvenuto pagamento della somma dovuta in esecuzione del giudicato comporta l’improcedibilità del ricorso, con consequenziale regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza ai sensi del art. 91 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a..
Il Fatto
La ricorrente, docente a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro la declaratoria del diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici indicati in ricorso, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a garantirne la fruizione mediante accredito con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato. La sentenza, passata in giudicato e notificata all’amministrazione, non era stata tuttavia eseguita.
La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, il Ministero aveva provveduto al pagamento della somma prevista nella sentenza di cui si chiedeva l’ottemperanza, come rappresentato dalla stessa ricorrente nella memoria depositata l’11 aprile 2026, con istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Richiamato il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere qualora la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il Tribunale ha precisato che tale pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando che la successiva attività amministrativa sia stata integralmente satisfattiva dell’interesse azionato. La giurisprudenza citata, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823, ha chiarito che è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.
Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, trattandosi di un esito processuale imposto dall’intervenuta satisfazione della pretesa. La soccombenza virtuale dell’amministrazione, rimasta inadempiente fino alla proposizione del ricorso, ha fondato la condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c..
Nota della Redazione
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