Efficacia del permesso di costruire e superamento dei titoli precedenti (TAR Puglia n. 591 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire rilasciato per l’installazione di un manufatto a carattere stagionale, con apposizione di un termine finale di efficacia, costituisce l’atto con cui l’amministrazione ha da ultimo autorizzato l’intervento e determina il superamento dei precedenti titoli edilizi relativi alla medesima opera, che non possono ritenersi riutilizzabili dopo la scadenza del titolo più recente. La comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 l. n. 241/1990 non è dovuta per gli atti adottati su istanza di parte, come la presa di posizione su una segnalazione certificata di inizio attività, e il relativo vizio è comunque insanabile ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990 quando l’amministrazione dimostri che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso.
Il Fatto
Il ricorrente, usufruttuario di un terreno nel Comune di Castrignano del Capo, esercitava un’attività commerciale stagionale avvalendosi di manufatti assentiti da tre permessi di costruire succedutisi tra il 2010 e il 2016, l’ultimo dei quali subordinato alla condizione dello smontaggio delle strutture entro il 31 ottobre 2016. Non avendo ottemperato, il Comune aveva disposto la demolizione, confermata dal TAR e dal Consiglio di Stato.
Dopo aver eseguito la demolizione, il ricorrente presentava una CILA per il rimontaggio delle strutture sulla base dei primi due permessi. Il Comune, con nota del 21 luglio 2025, lo diffidava dal procedere, ritenendo i titoli privi di validità. Il ricorrente impugnava la nota deducendo violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e violazione dell’art. 7 l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il permesso di costruire n. 53/2016 non costituiva una mera variante dei precedenti, ma l’atto con cui il Comune aveva autorizzato, secondo l’ultimo progetto presentato, l’edificazione del chiosco, ponendo il limite di durata del 31 ottobre 2016. Tale termine, confermato dal Consiglio di Stato n. 320/2025, aveva determinato la cessazione dell’efficacia del titolo.
Il Collegio ha escluso che i permessi n. 8/2010 e n. 12/2011 potessero essere riutilizzati: diversamente ragionando, si dovrebbe ammettere che titoli non attivati per quasi dieci anni siano rimasti in quiescenza e possano essere riattivati in base alla convenienza del titolare, conclusione irragionevole e contraria alla funzione di programmazione del permesso di costruire. La CILA fondata su titoli ormai inefficaci non poteva, quindi, legittimare il rimontaggio.
Quanto al secondo motivo, la nota impugnata costituiva una presa di posizione su istanza di parte, non un provvedimento adottato d’ufficio, con conseguente inapplicabilità dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, il Collegio ha richiamato l’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, rilevando che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, attesa l’inefficacia dei titoli posti a fondamento della segnalazione. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.