Annullamento in autotutela della S.C.I.A. e fissazione dell’udienza di merito (TAR Puglia n. 183 del 15.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di esame dell’istanza cautelare, il giudice amministrativo, applicando l’art. 55, comma 10, c.p.a., può omettere la pronuncia sulla domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato quando ritenga che, per la natura degli interessi azionati e delle questioni poste, le esigenze della parte ricorrente siano tutelabili in modo adeguato con la sollecita definizione del giudizio di merito. Tale facoltà ricorre anche in presenza di un provvedimento di annullamento in autotutela di una S.C.I.A., difettando, allo stato, un immediato ordine di demolizione che renda attuale e concreto il pregiudizio lamentato. La fissazione della prima udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. non richiede l’accertamento del fumus boni iuris né del periculum in mora, ma implica una valutazione prognostica circa l’adeguatezza della tutela mediante decisione nel merito.

Il Fatto

La ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Comune aveva annullato in autotutela la propria S.C.I.A., ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, e art. 35 d.P.R. n. 380/2001, relativa all’installazione di un cancello e di una ringhiera in corrispondenza di un fabbricato. La ricorrente, dichiarando di aver avuto conoscenza del provvedimento in data 05.01.2026, chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato, deducendone i vizi di legittimità e lamentando il pregiudizio derivante dall’eliminazione degli effetti della segnalazione presentata.

Si costituiva in giudizio il Comune di Manduria, resistendo al ricorso e alla domanda cautelare. Alla camera di consiglio del 13 aprile 2026 la causa veniva trattenuta in decisione dal Collegio, che riteneva di non dover pronunciare sull’istanza di sospensione, applicando il meccanismo previsto dall’art. 55, comma 10, c.p.a..

La Motivazione del TAR

Il Collegio, valutata la domanda cautelare, osserva che la natura degli interessi azionati e delle questioni controverse richiede una puntuale verifica dell’azione amministrativa e delle posizioni giuridiche della parte ricorrente. Tale esigenza istruttoria e di approfondimento rende preferibile non una pronuncia sommaria, ma la sollecita definizione del giudizio nel merito, che consenta un esame completo e accurato delle censure prospettate avverso il provvedimento di annullamento in autotutela.

Il Tribunale rileva inoltre come, allo stato degli atti, difetti un immediato ordine di demolizione che possa concretizzare un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente. Tale circostanza evidenzia che le esigenze di tutela della parte sono adeguatamente garantite dalla celebrazione dell’udienza di merito, senza necessità di anticipare gli effetti della decisione attraverso la misura cautelare richiesta. L’assenza di un provvedimento repressivo immediato riduce, infatti, l’urgenza della tutela interinale.

Sulla base di tali considerazioni, il TAR, applicando l’art. 55, comma 10, c.p.a., non si pronuncia sulla domanda di sospensione e fissa per la trattazione del ricorso nel merito la prima udienza pubblica del mese di gennaio 2027. La scelta del Collegio si fonda sulla natura delle questioni dedotte, che non appaiono manifestamente infondate né meritevoli di una definizione immediata in sede cautelare, ma richiedono un esame contestuale delle contrapposte ragioni delle parti.

La compensazione delle spese della fase cautelare conclude il dispositivo, in considerazione della particolarità della decisione adottata e della natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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