Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di rettifica della nota di determinazione del contributo di costruzione (TAR Puglia n. 557 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso proposto avverso la nota con cui il Comune determina e ingiunge il pagamento del contributo di costruzione, ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, in corso di giudizio, rettifichi l’atto impugnato, sostituendolo con una nuova determinazione che ricalcola il contributo dovuto e disponga la restituzione delle maggiori somme eventualmente versate. La determinazione del contributo di costruzione non è atto di natura autoritativa, non essendo espressione di potestà pubblicistica, ma esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria riconosciuta dalla legge al Comune per il rilascio del titolo edilizio. Ne consegue che l’Amministrazione può sempre rideterminare, anche in senso favorevole al privato, l’importo del contributo in principio erroneamente liquidato, senza che trovino applicazione le disposizioni sull’autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la nota con cui il Comune gli ingiungeva il divieto di prosecuzione dei lavori oggetto di una SCIA per manutenzione straordinaria e, contestualmente, gli richiedeva il pagamento di una somma a titolo di contributo di costruzione. L’atto era adottato in applicazione della delibera comunale di aggiornamento delle tariffe. Con successiva nota, l’Amministrazione rettificava il provvedimento, riqualificando gli interventi come completamento di opere assentite con concessione in sanatoria, precisando la non debenza del contributo per la parte di ristrutturazione e ampliamento entro il 20% e comunicando l’avvio del procedimento di ricalcolo del contributo, con restituzione delle maggiori somme eventualmente versate. Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti e l’accertamento negativo del diritto del Comune a richiedere il contributo, oltre alla condanna alla restituzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sopravvenuta adozione della nota di rettifica aveva fatto venir meno l’interesse alla decisione, in quanto la nuova determinazione si era sostituita a quella originariamente gravata. In tal senso, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui l’improcedibilità ricorre quando il rapporto giuridico sotteso al provvedimento impugnato sia stato oggetto di una nuova regolazione in corso di causa, facendo cessare gli effetti dell’atto originario e trasferendo l’interesse alla impugnazione dell’atto sostitutivo, che deve essere tempestivamente contestato con motivi aggiunti.
Il Tribunale ha precisato che tale principio si applica anche alla fattispecie in esame, concernente la determinazione del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 15 d.P.R. n. 380/2001. Si tratta, infatti, di un atto non autoritativo, non espressione di una potestà pubblicistica, ma esercizio di una facoltà connessa alla pretesa creditoria del Comune per il rilascio del permesso di costruire. A tale atto non si applicano né la disciplina dell’autotutela di cui all’art. 21-nonies legge n. 241/1990, né le disposizioni dettate per gli atti provvedimentali espressione di imperio: la p.a., nel corso del rapporto, può sempre rideterminare, a favore o a sfavore del privato, l’importo del contributo erroneamente liquidato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite, avuto riguardo al tempestivo revirement dell’Amministrazione. L’esito del giudizio non ha pertanto consentito l’esame nel merito delle censure sollevate dal ricorrente avverso la determinazione originaria del contributo.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.