Il diniego di causa di servizio per DPTS deve confrontarsi con le evidenze scientifiche sul trauma indiretto (TAR Puglia n. 553 del 08.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza o carenza di motivazione. Tale sindacato si estende alla valutazione di congruità e completezza delle circostanze di fatto rilevanti, anche alla luce delle risultanze della verificazione disposta in giudizio. In materia di disturbo post-traumatico da stress in ambito militare, la motivazione del diniego di causa di servizio non può fondarsi esclusivamente sull’assenza di una diretta e documentata esposizione a eventi bellici traumatici, dovendo confrontarsi con le moderne evidenze scientifiche (DSM-5) che riconoscono l’esposizione indiretta e l’insorgenza ritardata quali validi fattori causali della patologia.

Il Fatto

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un ex sottufficiale della Marina Militare, collocato in congedo per riforma, avverso il decreto ministeriale del 28.07.2022 che, in sede di riedizione del potere, ha nuovamente dichiarato non dipendente da causa di servizio l’infermità di “disturbo post-traumatico da stress”. Il provvedimento era stato adottato in esecuzione del giudicato di annullamento del primo diniego, disposto dal TAR per difetto di istruttoria.

Il ricorrente, che aveva partecipato a numerose missioni in teatri di conflitto ad alto rischio, ha impugnato il nuovo diniego, deducendone la nullità per violazione del giudicato e, in subordine, l’illegittimità per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Nel corso del giudizio, dopo la conversione del rito, il Tribunale ha disposto una verificazione tecnica per accertare il nesso di causalità tra le attività di servizio e la patologia.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha accolto il ricorso, ravvisando l’illegittimità del parere del Comitato di Verifica per carenza di motivazione. Richiamati i limiti del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica, il Collegio ha rilevato che l’organo medico-legale ha fondato il proprio giudizio negativo sull’assenza di una “chiara e diretta esposizione” del militare agli eventi traumatici e sulla loro «remotenza temporale», senza tuttavia considerare elementi decisivi.

In primo luogo, il Comitato ha pretermesso il sicuro coinvolgimento del ricorrente nella “Battaglia dei ponti” di Nassirya del 6 aprile 2004, circostanza comprovata da un formale encomio riportato sul foglio matricolare e confermata da dichiarazioni testimoniali. Ha inoltre incongruamente valorizzato i supplementi informativi delle linee di comando, basati su generiche dichiarazioni di non ricordo, anziché gli atti ufficiali attestanti l’esposizione al rischio.

Il Tribunale ha poi stigmatizzato la mancata valutazione delle risultanze della verificazione disposta in giudizio. Il Verificatore ha infatti evidenziato come la metodologia medico-legale “di stampo tradizionale” applicata dal Comitato risulti superata dalle più recenti evidenze scientifiche. I moderni manuali diagnostici, come il DSM-5, riconoscono che il DPTS in ambito militare può derivare anche da esposizione indiretta a eventi bellici e può presentare un’insorgenza ritardata, resa più frequente dall’effetto cumulativo di esposizioni ripetute e da fattori individuali. Alla luce di tali elementi, la motivazione del diniego è stata ritenuta carente e incongrua, non essendo fondata su elementi concreti idonei a escludere il nesso causale.

Il Collegio ha pertanto annullato gli atti impugnati, condannando l’Amministrazione a pronunciarsi nuovamente sull’istanza, conformandosi ai principi enunciati e tenendo conto delle evidenze scientifiche emerse in giudizio. Le spese di lite e di verificazione sono state poste a carico del Ministero della Difesa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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