Cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela del titolo per impianti di telecomunicazione (TAR Puglia n. 549 del 03.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., ricorre quando la parte ricorrente ottiene in via amministrativa il bene della vita atteso, sicché la prosecuzione del giudizio diviene inutile per l’oggettivo venir meno della lite. La nuova determinazione dell’Amministrazione, adottata in sede di riedizione del potere all’esito dell’ordinanza cautelare che ne ha disposto il riesame, costituisce espressione di un nuovo e autonomo giudizio e, ove abbia contenuto pienamente satisfattivo della pretesa azionata, determina l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Tale istituto si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che ricorre quando l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità per il ricorrente, pur in assenza del conseguimento del bene della vita. Il c.d. remand costituisce manifestazione dell’atipicità della tutela cautelare di cui all’art. 55 cod. proc. amm., volto a rimettere in gioco l’assetto di interessi definito con l’atto impugnato, restituendo alla pubblica amministrazione l’intero potere decisionale iniziale.

Il Fatto

La società ricorrente, operante nel settore delle telecomunicazioni, impugnava gli atti con cui il SUAP associato e il Comune resistente avevano disposto l’annullamento in autotutela, ex artt. 21-octies e 21-nonies della legge n. 241/1990, del provvedimento tacito di accoglimento e dell’autorizzazione per l’installazione di impianti con potenza in singola antenna superiore a 20 W. La ricorrente chiedeva l’annullamento, previa misura cautelare, dei provvedimenti di secondo grado e degli atti presupposti, deducendone l’illegittimità.

All’esito dell’udienza camerale, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare e ordinava all’Amministrazione il riesame del provvedimento impugnato (c.d. remand). In esecuzione di tale pronuncia, il Comune resistente adottava una nuova determinazione favorevole, con cui, esaminata la documentazione, esprimeva parere favorevole all’istanza presentata dalla società, superando le precedenti ragioni ostative. In vista dell’udienza di merito, entrambe le parti chiedevano la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, richiamato l’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., osserva che la cessazione della materia del contendere è caratterizzata dalla piena e integrale soddisfazione delle pretese azionate, eventualmente realizzata dalle successive determinazioni dell’Amministrazione, sì da rendere inutile la prosecuzione del processo. Essa va tenuta distinta dalla sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre invece quando, pur senza conseguimento del bene della vita, l’eventuale accoglimento del ricorso non produrrebbe più alcuna utilità.

Il Giudice richiama il consolidato orientamento per cui la concessione della misura cautelare del rinvio a nuova determinazione, in quanto provvedimento propulsivo, dà vita a un nuovo assetto del rapporto amministrativo: se la nuova determinazione è satisfattiva, il giudizio si estingue per cessazione della materia del contendere; se invece l’atto sopravvenuto non è satisfattivo, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Quanto al c.d. remand, la giurisprudenza citata ne riconosce la natura di tecnica di tutela cautelare atipica, essendo il giudice amministrativo titolare dell’ampio potere di adottare tutte le misure idonee ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul ricorso. La misura è modulata in rapporto alla fattispecie concreta e alla natura dell’interesse legittimo, in coerenza con lo spostamento del giudizio dall’atto al rapporto. In sede di riedizione del potere, l’Amministrazione, fermo il dovere di conformarsi ai principi enunciati dal giudice, è libera di adottare un atto anche con identico contenuto dispositivo ma sulla base di una diversa motivazione.

Nel caso di specie, la determinazione del 10.10.2025, adottata all’esito del riesame disposto in sede cautelare, ha integrato la piena soddisfazione dell’interesse della ricorrente, avendo il Comune formalmente espresso il parere favorevole anelato. Tale atto costituisce espressione di una nuova e autonoma valutazione, con la conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere. Le spese vengono compensate, in ragione della peculiarità della vicenda e della condotta processuale dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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