Inammissibile il ricorso per ottemperanza con procura generica su foglio separato (TAR Lombardia n. 2264 del 11.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, anche nel giudizio di ottemperanza, il ricorso la cui procura alle liti, rilasciata su supporto analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale, non indichi l’autorità giudiziaria adita e l’oggetto della controversia. La procura speciale ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm. deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso e la sua allegazione in copia informatica al ricorso telematico non integra l’ipotesi della procura apposta in calce, che resta circoscritta alla congiunzione materiale dei documenti. La carenza non è sanabile ex artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., né è ammesso l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente alla pronuncia dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che non ha innovato il quadro normativo ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente.
Il Fatto
Un docente agiva in giudizio per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondergli la somma di euro 500,00 per l’anno scolastico 2022/2023 tramite l’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti. L’Amministrazione non aveva eseguito la prestazione, così il ricorrente proponeva ricorso per ottemperanza chiedendo l’ordine di conformazione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
Il Ministero si costituiva per resistere. Alla camera di consiglio di trattazione, il Collegio rilevava d’ufficio un’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti, in quanto rilasciata dalla parte ricorrente al proprio difensore su un documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, priva dell’indicazione dell’autorità giudiziaria adita e degli estremi del provvedimento da eseguire. La causa veniva trattenuta in decisione, nonostante l’assenza del difensore della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente escluso l’obbligo di avviso ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., rilevando che l’assenza delle parti in udienza comporta la rinuncia implicita al diritto di contraddittorio e che l’avviso è finalizzato proprio a offrire ai difensori la possibilità di controdedurre, alla quale il procuratore non presenziando tacitamente rinuncia, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
Nel merito, il Collegio ha aderito al proprio orientamento recente che dichiara inammissibile il ricorso qualora la procura alle liti, redatta su supporto analogico separato e notificata in copia informatica insieme al ricorso, non rechi in sé gli elementi identificativi della controversia. La procura in esame, con la formula “La delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti”, è stata ritenuta assolutamente generica e inidonea a soddisfare i requisiti ex art. 40, comma 1, lett. g, cod. proc. amm., che richiede la procura speciale con indicazione di oggetto, parti e autorità adita.
Quanto all’eccezione della procura apposta in calce, il Tribunale ha escluso l’estensione dell’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021, rilevando che la congiunzione fisica del documento analogico con il ricorso informatico non garantisce che il sottoscrittore abbia contezza del contenuto dell’atto oggetto del potere rappresentativo, né dimostra l’anteriorità del rilascio rispetto alla redazione del ricorso, ponendosi in dissonanza con l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025, che richiede la preesistenza o la coevità della procura rispetto al ricorso.
Il Collegio ha inoltre escluso la sanabilità del vizio ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, cod. proc. civ., poiché la qualificazione della procura come requisito di ammissibilità del ricorso impone che essa sussista al momento della proposizione, impedendo una rinnovazione. Quanto all’errore scusabile, il Tribunale ha osservato che la pronuncia dell’Adunanza plenaria non ha innovato il quadro normativo, ma ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente al quale la parte avrebbe potuto aderire; pertanto, per i ricorsi notificati dopo il 2 ottobre 2025, come quello in esame, la regolarizzazione non è più ammessa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con spese compensate.
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Nota della Redazione
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