Cessazione della materia del contendere per l’ottemperanza alla Carta docente (TAR Puglia n. 524 del 02.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere qualora, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.. La cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio quando una successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato; è decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, senza che residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa, anche nel corso del giudizio di ottemperanza, determina il venir meno dell’interesse alla decisione, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

Il Fatto

La vicenda trae origine dall’accoglimento di una domanda spiegata dinanzi al Tribunale di Lecce – Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla parte ricorrente la Carta docente per un importo di 500,00 euro, oltre interessi e spese, riconoscendo altresì la condanna al pagamento di una somma per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. La sentenza, passata in giudicato, veniva notificata all’Amministrazione, che non provvedeva tempestivamente all’esecuzione.

La parte ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione al giudicato e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Nelle more del giudizio, il Ministero comunicava l’avvenuto accreditamento del voucher, e la ricorrente chiedeva che fosse dichiarata la cessazione della materia del contendere, atteso l’integrale soddisfacimento della pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha osservato come il ricorso per ottemperanza, regolare in rito e tempestivo, fosse divenuto improcedibile, in quanto l’Amministrazione aveva provveduto all’accredito del voucher nel corso del giudizio, soddisfacendo integralmente la pretesa azionata dalla ricorrente.

La decisione applica l’art. 34, comma 5, c.p.a., che espressamente prevede la dichiarazione della cessazione della materia del contendere quando la pretesa risulti pienamente soddisfatta nel corso del giudizio. La giurisprudenza amministrativa ha precisato che tale pronuncia definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta quando una successiva attività amministrativa risulti integralmente satisfattiva dell’interesse azionato.

È necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l’interesse legittimo esercitato, così che non residui alcuna utilità alla pronuncia di merito. Nel caso di specie, l’avvenuto accreditamento della somma ha integrato i presupposti per la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l’interesse della ricorrente alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c. e dell’art. 26 c.p.a., e sono liquidate in complessivi 300,00 euro, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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