Sospensione cautelare dello sgombero di immobile comunale in attesa del merito (TAR Puglia n. 00270 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di incidente cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la sospensione dell’efficacia di un provvedimento di sgombero di un immobile di proprietà comunale può essere disposta quando il bilanciamento dei contrapposti interessi — con particolare riguardo alla posizione di disagio sociale ed abitativo del destinatario — e l’esigenza di garantire una decisione sul merito re adhuc integra rendano preferibile l’accoglimento dell’istanza. La fissazione di un’udienza pubblica ravvicinata e l’adozione di incombenti istruttori — quali l’acquisizione della documentazione comprovante un dedotto mutamento di destinazione dell’immobile da alberghiero a edilizia residenziale pubblica — costituiscono strumenti funzionali a contemperare l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’azione amministrativa con quello privato alla tutela cautelare.

Il Fatto

Il ricorrente, occupante di un immobile di proprietà comunale, impugnava l’ordinanza dirigenziale con cui gli veniva ordinato di lasciare libero l’immobile entro quindici giorni, con l’avvertimento che, decorso il termine, si sarebbe proceduto allo sgombero coatto e alla segnalazione all’Autorità giurisdizionale. L’atto era stato adottato all’esito di un procedimento amministrativo che aveva coinvolto, tra gli altri, la Polizia locale e l’Ufficio Servizi Sociali del Comune.

Nel ricorso, il destinatario del provvedimento lamentava, tra l’altro, la mancata conoscenza di alcuni atti presupposti (verbale di sopralluogo e nota del Responsabile dell’Area IV) e deduceva una condizione di disagio sociale ed abitativo. Il Comune si costituiva in giudizio, evidenziando un dedotto intervenuto mutamento di destinazione dell’immobile, da alberghiero a edilizia residenziale pubblica, e prospettando imminenti lavori di riqualificazione del complesso.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Lecce – Sezione Seconda, ha ritenuto di dover sospendere interinalmente gli effetti dell’ordinanza dirigenziale di rilascio. La decisione si fonda su due distinti profili: da un lato, l’opportunità di un ponderato bilanciamento dei contrapposti interessi, con particolare riferimento alla situazione di disagio sociale del ricorrente; dall’altro, la necessità di consentire al Tribunale, in sede di merito, una decisione che non risulti pregiudicata dall’esecuzione immediata dello sgombero.

La delicatezza delle questioni sollevate dal ricorso — che involgono la valutazione degli atti del procedimento, non tutti conosciuti dall’interessato — ha indotto il Collegio a ritenere che esse richiedano un approfondimento in sede di merito. L’ordinanza cautelare, pertanto, non anticipa alcuna pronuncia definitiva, ma si limita a garantire che la situazione resti integra fino alla decisione dell’udienza pubblica, fissata per il 19 ottobre 2026.

Il Tribunale ha, inoltre, dato rilievo alle risultanze della memoria difensiva del Comune, che aveva dedotto l’intervenuto cambio di destinazione dell’immobile da alberghiero a edilizia residenziale pubblica. Considerate le tempistiche dell’Amministrazione relative ai lavori di riqualificazione, il Collegio ha ritenuto di fissare l’udienza pubblica in una data compatibile con tali esigenze, ma, al contempo, ha onerato l’Amministrazione di depositare, in vista di quella udienza e nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., la documentazione comprovante il dedotto mutamento di destinazione.

L’accoglimento dell’istanza cautelare è stato accompagnato dalla compensazione integrale delle spese della fase, trattandosi di giudizio di natura cautelare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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