Inottemperanza all’ordine istruttorio e conferma della misura cautelare (TAR Puglia n. 511 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, l’Amministrazione che non ottemperi all’ordine istruttorio impartito dal giudice amministrativo, non depositando il provvedimento richiesto e la relazione illustrativa, determina la non maturità della causa per la decisione. Il Tribunale, in tale evenienza, reitera l’ordine istruttorio assegnando un nuovo termine perentorio di trenta giorni e rinvia la trattazione del merito a nuova udienza pubblica, mantenendo ferma la misura cautelare già concessa.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore straniero, impugnava il provvedimento con cui la Prefettura di Taranto – Sportello Unico per l’Immigrazione aveva disposto la revoca del nulla osta per lavoro stagionale. Nell’ambito del giudizio cautelare, il TAR aveva accolto l’istanza e, con precedente ordinanza, aveva ordinato all’Amministrazione di riaprire il procedimento, depositando un nuovo provvedimento espresso congruamente motivato, accompagnato da una relazione illustrativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, all’udienza del 24 marzo 2026, rilevava che la Prefettura di Taranto non aveva ottemperato all’ordine istruttorio disposto con l’ordinanza cautelare n. 16 del 14.01.2026. Il nuovo provvedimento e la relazione illustrativa non risultavano depositati, con la conseguente impossibilità di valutare nel merito la fondatezza del ricorso. Il Tribunale ha pertanto ritenuto di reiterare l’ordine istruttorio, assegnando un nuovo termine di trenta giorni per l’adempimento.
La decisione si fonda sul principio per cui, in presenza di un’inottemperanza dell’Amministrazione, la causa non è matura per la decisione e il giudice deve disporre nuovamente l’adempimento, confermando nel frattempo la misura cautelare già concessa a tutela del ricorrente, in ragione del danno grave e irreparabile allegato.
Il Tribunale ha inoltre rinviato la trattazione del merito all’udienza pubblica del 4 novembre 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti e alla Prefettura di Taranto.
Nota della Redazione
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