Ottemperanza al giudicato che ordina la riqualificazione urbanistica di suoli privati (TAR Puglia n. 490 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ottemperanza è il rimedio esperibile dall’interessato per ottenere l’esecuzione coattiva del giudicato amministrativo quando la pubblica amministrazione non abbia spontaneamente provveduto a conformarsi alla decisione. Il giudice dell’ottemperanza, accertata la perdurante inerzia dell’amministrazione nell’adozione degli atti necessari alla riedizione del potere, ordina alla stessa di provvedere entro un termine determinato, fissando un termine per l’adempimento e riservando la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’esito favorevole del giudizio di ottemperanza non determina la condanna alle spese di lite dell’amministrazione rimasta contumace, fermo il diritto alla refusione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un’area destinata a viabilità, aveva ottenuto dal TAR Puglia – Lecce, con la sentenza n. 92/2025, l’annullamento della nota con cui il Comune aveva respinto l’istanza di riqualificazione urbanistica dei suoi terreni, stante la decadenza del relativo vincolo espropriativo. Il giudicato imponeva all’amministrazione di riscontrare nuovamente l’istanza, addivenendo alla riqualificazione dei suoli. Nonostante la sentenza fosse stata notificata a mezzo PEC, il Comune di Montesano Salentino non aveva dato esecuzione al dictum giudiziale.
Il ricorrente, pertanto, proponeva ricorso per ottemperanza, chiedendo al TAR di ordinare all’amministrazione di provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area. Il Comune, regolarmente intimato, non si costituiva in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia – Lecce, verificata la ritualità del gravame, ha accertato che l’amministrazione comunale non si era rideterminata sull’istanza di riqualificazione urbanistica dei suoli, non avendo dato spontanea esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 92/2025. Il Collegio ha quindi ritenuto fondato il ricorso, in quanto l’inerzia dei Comune integrava l’inadempimento dell’obbligo di conformarsi alla decisione del giudice amministrativo.
In applicazione dell’art. 114 cod. proc. amm., il Tribunale ha ordinato all’ente civico di prestare ottemperanza al giudicato, provvedendo alla riedizione del potere amministrativo nei limiti delimitati dal dictum giudiziale. È stato assegnato il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza per l’adozione degli atti necessari alla riqualificazione urbanistica dei suoli interessati dal vincolo decaduto.
Il Collegio ha, inoltre, riservato la nomina di un Commissario ad acta, su istanza di parte, per l’ipotesi di perdurante inottemperanza dell’amministrazione all’obbligo così imposto, affinché sia garantita l’effettiva esecuzione del giudicato anche in caso di ulteriore inerzia.
Quanto alle spese, il TAR le ha dichiarate irripetibili, stante la mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata, disponendo comunque la refusione del contributo unificato versato in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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