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Accesso Inps e cessazione della materia del contenzioso: ostensione post-ricorso (TAR Puglia n. 472/2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ai sensi degli artt. 22 e ss. l. n. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a. per l’accertamento del diritto di accesso a documentazione previdenziale, la cessazione della materia del contendere va dichiarata ex art. 34, comma 5, c.p.a. quando l’amministrazione, dopo la notificazione del ricorso, abbia depositato in giudizio la documentazione anelata, dimostrando che la pretesa dell’interessato è stata integralmente soddisfatta. L’ostensione dei documenti avvenuta solo a seguito dell’iniziativa giudiziale non esclude la soccombenza virtuale dell’amministrazione, che resta conseguentemente condannata alla refusione delle spese di lite, con distrazione in favore dei difensori.

Il Fatto

La parte ricorrente aveva agito dinanzi al TAR per ottenere la declaratoria del diritto di accesso a una serie di documenti previdenziali, al fine di conoscere il numero esatto dei contributi utilizzati per la liquidazione della pensione, le modalità di calcolo della retribuzione media settimanale e il sistema di calcolo adottato dall’Inps. In particolare, era stata chiesta l’esibizione dell’estratto conto contributivo analitico, del modello Retr. Pens., dell’ultimo modello TE08 e di ogni altra certificazione utile a ricostruire le retribuzioni di lavoro effettivo e figurativo utilizzate per il calcolo della pensione.

L’Inps, costituitosi in giudizio, aveva depositato la documentazione richiesta, evidenziando come la stessa fosse già stata messa a disposizione del ricorrente in data antecedente alla camera di consiglio, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preso atto della documentazione depositata dall’Inps con la memoria di costituzione e della dichiarazione resa dalle parti in udienza, rilevando che la pretesa dell’interessato era stata integralmente soddisfatta. Tale circostanza ha reso applicabile il disposto dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, viene meno la necessità di provvedere sulla domanda per il sopravvenuto soddisfacimento dell’interesse fatto valere.

Quanto alle spese di lite, il Tribunale ha ritenuto di derogare al principio generale per cui, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese possono essere compensate. L’ostensione della documentazione anelata è infatti intervenuta solo a seguito della notificazione e del deposito del ricorso, sicché la condanna alle spese è stata pronunciata secondo il criterio di soccombenza di cui all’art. 26 c.p.a. La circostanza che l’amministrazione abbia ottemperato alla richiesta solo dopo l’instaurazione del giudizio configura, infatti, un comportamento tale da giustificare l’integrale refusione delle spese in favore della parte ricorrente, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

La pronuncia conferma, sul piano processuale, come l’accesso ai documenti previdenziali rappresenti uno strumento di tutela effettiva del cittadino nei confronti dell’Inps, la cui ottemperanza tardiva alle richieste ostensive non può eludere il regime delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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