Improcedibile il ricorso sulla proroga delle concessioni balneari al 2033 per normativa sopravvenuta (TAR Puglia n. 452 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è stata conformata dal legislatore attraverso successivi interventi legislativi, aventi natura di leggi-provvedimento che regolano direttamente i rapporti concessori in essere, senza l’intermediazione dell’attività amministrativa. Gli atti adottati dagli enti locali in materia hanno natura meramente ricognitiva. La disciplina di cui all’art. 1, commi 682 ss., l. n. 145/2018 è stata superata dalle sopravvenienze normative, da ultimo dall’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022, come modificato dal d.l. n. 131/2024, convertito con l. n. 166/2024, che espressamente si applica anche alle concessioni “in essere” sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. n. 145/2018. La sopravvenienza di una disciplina che regola in via diretta la durata del rapporto determina il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso avverso il diniego di proroga, con conseguente declaratoria di improcedibilità.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per l’esercizio di uno stabilimento balneare, con scadenza prorogata al 31.12.2020, chiedeva al Comune la proroga del titolo fino al 31.12.2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018. Il Comune, con delibera di Giunta, adottava un atto di indirizzo nel senso del diniego, offrendo ai concessionari l’alternativa tra la prosecuzione dell’attività ex art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito con l. n. 77/2020, ovvero una proroga tecnica di tre anni.
A tale atto seguiva il provvedimento dirigenziale di rigetto dell’istanza. Il concessionario, che aveva optato per la proroga tecnica con espressa riserva di impugnazione, proponeva ricorso deducendo la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, la violazione della normativa di settore e dell’art. 49 TFUE, nonché chiedendo l’accertamento del diritto alla proroga fino al 2033.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato che la materia delle concessioni demaniali marittime è stata disciplinata dal legislatore con successive leggi-provvedimento, che conformano direttamente i rapporti concessori senza richiedere l’intermediazione amministrativa. Ne consegue che gli atti adottati dagli enti locali hanno natura meramente ricognitiva, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente, fondata sull’art. 1, commi 682 ss., l. n. 145/2018, deve essere valutata alla luce delle sopravvenienze normative.
Il Collegio ha evidenziato che la disciplina della durata delle concessioni è stata modificata, da ultimo, dal d.l. n. 131/2024, convertito con l. n. 166/2024. Il testo attualmente vigente dell’art. 3, comma 1, l. n. 118/2022 dispone espressamente che le nuove disposizioni si applicano anche alle concessioni “in essere” sulla base di proroghe o rinnovi disposti ai sensi della l. n. 145/2018, ossia la disciplina invocata dal ricorrente.
Alla luce di tale quadro normativo, il TAR ha ritenuto evidente il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, poiché la durata dei rapporti concessori in essere è ormai regolata in via diretta e immediata dalla normativa sopravvenuta, rispetto alla quale l’eventuale annullamento dei provvedimenti impugnati non potrebbe produrre alcuna utilità concreta in capo al ricorrente. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità delle questioni sottese alla decisione.
Nota della Redazione
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