Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dalla ricorrente (TAR Puglia n. 403 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, il giudice non può procedere nel merito della controversia, ma deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso per difetto di interesse. Vige il principio dispositivo, secondo il quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire e deve rispettare la volontà della parte che dichiara di non avere più interesse alla decisione.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la comunicazione del Comune, avente a oggetto il rischio sanitario derivante dalla produzione dello stabilimento siderurgico e richiedente un cronoprogramma di attività, nonché ogni atto presupposto e conseguente. La ricorrente deduceva plurimi vizi di legittimità, tra cui la violazione dell’art. 1 della legge n. 241/1990, il difetto di istruttoria e l’illegittimità derivata dall’ordinanza sindacale presupposta.
Si costituiva in giudizio il Ministero della Transizione Ecologica, contestando le avverse deduzioni. Successivamente, la società ricorrente depositava una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in relazione all’intervenuto annullamento della presupposta ordinanza sindacale da parte del Consiglio di Stato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, per consolidata giurisprudenza, in caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, il giudice non può procedere nel merito della controversia. Tale dichiarazione impone di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La pronuncia si fonda sul principio dispositivo, in base al quale il giudice non può sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, dovendo rispettare la volontà della parte che dichiara di non avervi più interesse. In applicazione di tale principio, il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
Nota della Redazione
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