Sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche delle commissioni concorsuali (TAR Campania n. 342 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le valutazioni delle commissioni di concorso, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo nei soli casi di illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. Sono inammissibili le censure che, invocando un preteso automatismo valutativo in peius o un ricalcolo dei punteggi, mirano a sollecitare un sindacato sostitutivo di merito, consentito solo nei tassativi casi dell’art. 134 c.p.a.. La mera sussistenza astratta di un conflitto di interesse in capo al soggetto che ha designato la rosa dei commissari non invalida automaticamente gli atti dell’organo tecnico di valutazione, occorrendo la prova concreta dell’incidenza sul giudizio. L’ampiezza dei criteri di identificazione del carattere scientifico delle pubblicazioni esclude che l’autocertificazione del candidato integri mendacio rilevante ex art. 75 d.P.R. n. 445/2000.
Il Fatto
La ricorrente, candidata in una procedura di chiamata di un professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, ha riassunto davanti al TAR il giudizio dopo la sentenza del Cons. Stato, Sez. VII, n. 9429 del 25 novembre 2024. Quest’ultima, pronunciandosi in sede di ottemperanza alla precedente Cons. Stato, Sez. VII, n. 9609 dell’8 novembre 2023 — che aveva disposto la rinnovata valutazione delle concorrenti da parte di una commissione in diversa composizione —, aveva respinto la domanda di nullità ma accolto quella subordinata di conversione del rito in impugnatorio, con riassunzione davanti al giudice di primo grado.
La ricorrente ha quindi impugnato gli atti della procedura valutativa rinnovata, contestando i giudizi sulla propria attività didattica e scientifica, la composizione della commissione e la mancata esclusione della controinteressata, risultata vincitrice. L’Università e la controinteressata hanno chiesto il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità per violazione dei limiti dimensionali e del principio di sinteticità, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 4902 del 2025 e Ad. Plen. n. 3/2025. Ha escluso l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 13-ter, comma 5, disp. att. c.p.a., ritenendola una mera facoltà e rilevando che l’ampiezza del ricorso era funzionale a offrire al giudice un quadro completo della vicenda.
Nel merito, il Tribunale ha respinto il motivo relativo alla valutazione dell’attività didattica. Il giudizio della nuova commissione, depurato dei titoli non valutabili e informato alla considerazione della minore anzianità della controinteressata, poggia su un esame complessivo non affetto da abnormità o macroscopici vizi di illogicità. Non è configurabile alcun automatismo valutativo in peius, non trovando la tesi del doveroso ribasso alcun addentellato nella sentenza da ottemperare.
Il Collegio ha ribadito i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica, ammesso solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento (Cons. Stato, Sez. VII, n. 3186 del 2025; Sez. VII, n. 6416 del 2023). Sono inammissibili le censure che mirano a un sindacato sostitutivo di merito al di fuori dei casi dell’art. 134 c.p.a..
Quanto alla produzione scientifica, il Tribunale ha disatteso i rilievi sull’uso del curriculum irrituale, profili marginali e incapaci di incidere sulla legittimità del giudizio complessivo (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9429/2024). Infondata anche la censura sulla dedotta duplicazione delle pubblicazioni e sulla violazione dell’art. 75 d.P.R. n. 445/2000: l’ampiezza dei criteri del carattere scientifico esclude la configurabilità di un mendacio rilevante. La valorizzazione del criterio del referaggio costituisce scelta discrezionale, sindacabile solo per esiti abnormi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 4549 del 2015).
Infine, il Collegio ha escluso l’illegittimità della composizione della commissione per il conflitto di interesse del soggetto che aveva designato la rosa dei commissari. La mera sussistenza astratta della situazione non produce effetti automaticamente invalidanti, occorrendo la verifica concreta dell’idoneità a incidere sul giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1053 del 2021). Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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