Applicazione della sanzione ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 all’inottemperanza successiva all’entrata in vigore della legge n. 164/2014 (TAR Puglia n. 393 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001 per l’inottemperanza all’ordine di demolizione si applica tutte le volte in cui il termine di 90 giorni per ottemperare sia decorso successivamente all’entrata in vigore della legge n. 164/2014, ancorché l’accertamento dell’inottemperanza avvenga in data posteriore. Il principio di irretroattività sancito dall’art. 1, legge n. 689/1981 opera, invece, in favore di chi abbia lasciato inutilmente decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della norma, non potendosi applicare una sanzione per un’omissione non più perdurante. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica ed edilizia comprende anche le controversie aventi ad oggetto l’irrogazione della sanzione pecuniaria per la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione.
Il Fatto
Il Comune di Copertino aveva ingiunto la demolizione di un fabbricato abusivo ad uso residenziale, ordinanza notificata nel 2016. Accertata l’inottemperanza dell’ordine nel marzo 2017, il Dirigente dell’Area Pianificazione Territoriale aveva irrogato al ricorrente la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 17.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, con ordinanza del 14 agosto 2020. L’interessato aveva impugnato il provvedimento deducendo, tra l’altro, il difetto di giurisdizione, la violazione delle norme sul procedimento, l’inapplicabilità della sanzione per irretroattività e l’illegittimità del quantum.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia ha respinto il ricorso escludendo il difetto di giurisdizione, trattandosi di controversia in materia di sanzioni amministrative nell’esercizio dei poteri di vigilanza sull’attività edilizia, devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ha inoltre ritenuto infondata la censura relativa alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, in quanto l’interesse partecipativo del ricorrente era stato soddisfatto dalla notifica dell’ordine di demolizione e dal successivo accertamento dell’inottemperanza.
Quanto al nucleo centrale della controversia, il Collegio ha richiamato il principio espresso dall’Adunanza Plenaria n. 16 dell’11 ottobre 2023, secondo cui la sanzione non può essere irrogata a chi, prima dell’entrata in vigore della legge n. 164/2014, abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni risultando inottemperante. Nella specie, invece, l’ordinanza di demolizione era stata notificata nel 2016, quindi in epoca successiva all’entrata in vigore della norma, sicché il ricorrente conosceva o avrebbe dovuto conoscere il quadro normativo che prevedeva, oltre alla perdita della proprietà, anche l’irrogazione della sanzione pecuniaria. L’applicazione dell’art. 31, comma 4-bis risultava pertanto legittima.
Il Collegio ha infine ritenuto non irragionevole né sproporzionato il quantum della sanzione, commisurato all’entità e alla rilevanza dell’opera abusiva, un fabbricato a piano terra di circa 150 metri quadrati con destinazione residenziale, e al regolamento comunale approvato nel 2019, che prevedeva per tali tipologie di intervento una sanzione pari a Euro 17.000,00. Il ricorso è stato conseguentemente rigettato con compensazione delle spese in assenza di costituzione dell’amministrazione resistente.
Nota della Redazione
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