Ottemperanza e sopravvenienze normative nelle concessioni demaniali (TAR Puglia n. 382 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di durata, l’autorità della cosa giudicata, quale pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con effetti destinati a protrarsi per l’intera durata del rapporto, trova il limite delle sopravvenienze di fatto o di diritto che ne mutino il contenuto materiale o ne modifichino il regolamento. La sentenza che accerta il diritto alla proroga di una concessione demaniale marittima ai sensi dell’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018 ha carattere meramente ricognitivo degli effetti della legge-provvedimento allora vigente: non attribuisce una posizione di vantaggio immodificabile, né la conseguente delibera comunale di adeguamento della scadenza alle sopravvenienze normative può considerarsi nulla per elusione del giudicato. In materia di concessioni demaniali marittime, le leggi-provvedimento conformano direttamente i rapporti in essere, con la conseguenza che gli atti degli enti locali che ne recepiscono le modifiche hanno natura ricognitiva e non provvedimentale.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreative nel Comune di Fasano, proponeva ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Puglia n. 494 del 2021, che aveva riconosciuto il suo diritto alla prosecuzione del rapporto concessorio sino al 31 dicembre 2033 in base all’art. 1, commi 682 ss., della legge n. 145 del 2018.
Con la delibera impugnata, il Comune aveva invece individuato la scadenza al 31 dicembre 2024, in ragione delle sopravvenienze normative e dei principi espressi dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 17 e 18 del 2021. La società chiedeva la declaratoria di nullità e comunque l’annullamento dell’atto comunale deducendo, in via subordinata, la violazione della normativa che aveva differito i termini al 31 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia rigetta il ricorso. La domanda di ottemperanza presuppone che la sentenza n. 494 del 2021 abbia accertato in via definitiva la spettanza della proroga sino al 2033. Tale impostazione non è condivisa dal Collegio.
La materia delle concessioni demaniali marittime è stata conformata da successive leggi-provvedimento, atti normativi che incidono direttamente sui rapporti in essere senza intermediazione amministrativa. Ne deriva che il dictum della sentenza ottemperata, nella parte in cui riconosce la proroga ex legge n. 145 del 2018, va interpretato come limitato alla ricognizione del precetto normativo e dei suoi effetti al momento della pronuncia, senza attribuire una posizione di vantaggio che permanga a dispetto delle successive modifiche legislative.
Trattandosi di rapporto di durata, il giudicato sugli aspetti relativi allo svolgimento futuro non spiega effetti preclusivi rispetto alle sopravvenienze: il Collegio richiama il principio per cui l’autorità della cosa giudicata trova il limite di una sopravvenienza di fatto o di diritto che muti il contenuto materiale del rapporto.
La proroga di cui alla legge n. 145 del 2018 risulta superata dai successivi interventi del legislatore, culminati nel decreto legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, il cui art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 si applica espressamente anche alle concessioni in essere sulla base di proroghe disposte ai sensi della legge n. 145 del 2018. Il Comune si è limitato a prenderne atto con la delibera impugnata.
Il motivo subordinato risulta superato dall’intervenuta deliberazione che ha disposto la proroga delle concessioni al 30 settembre 2027. Le ulteriori censure — sull’autotutela e sulle garanzie partecipative — sono infondate perché l’atto impugnato ha natura meramente ricognitiva. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.