Ottemperanza ed equa riparazione: spese e astreinte nella competenza del giudice amministrativo (TAR Calabria n. 70 del 17.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto i decreti della Corte d’Appello emessi ai sensi della legge n. 89/2001, non sono più richiesti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996. Accertato il perdurante inadempimento dell’amministrazione, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e nomina sin d’ora il Commissario ad acta. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere determinata nella misura degli interessi legali, con carattere sanzionatorio e in aggiunta agli interessi dovuti. Le spese del giudizio di ottemperanza sono liquidate secondo i parametri dell’esecuzione mobiliare e, in caso di ulteriore inerzia, possono essere poste a carico del Commissario.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro ai sensi della legge n. 89/2001, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato a pagargli la somma di euro 1.200,00, oltre interessi dalla domanda, a titolo di equa riparazione. Il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Il ricorrente ha inviato all’amministrazione la dichiarazione ex art. 5-sexies della legge n. 89/2001 e, decorsi sei mesi, ha proposto l’actio iudicati chiedendo l’ottemperanza e la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito ed è rimasto inerte.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il profilo della procedibilità. Rivedendo la propria precedente giurisprudenza, il TAR ritiene che per le ottemperanze ai decreti della Corte d’Appello ex legge n. 89/2001 non siano più dovuti la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del relativo termine dilatorio previsti dall’art. 14 D.L. n. 669/1996, richiamando Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1423. La dichiarazione ex art. 5-sexies e il decorso dei sei mesi risultano pacificamente intervenuti.
Accertato il perdurante inadempimento, il ricorso è fondato ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il Ministero deve eseguire il decreto entro trenta giorni dalla notifica della decisione, a cura del ricorrente. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, che provvederà, su istanza di parte, entro novanta giorni dalla scadenza del termine precedente.
Sulla richiesta di astreinte, il Collegio rileva l’insussistenza di iniquità o altre cause ostative e determina la somma nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti in forza della condanna. L’importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a che l’organo commissariale non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria, 25 maggio 2021, n. 8.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d’ufficio sulla base dei parametri del D.M. n. 55/2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie ritenuta maggiormente affine, tenuto conto della semplicità e serialità della materia, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata rifusione nel medesimo termine di trenta giorni, al pagamento provvederà il Commissario nominato: il Collegio invoca il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, ragioni di economia processuale e il principio del buon andamento, richiamando per analogia gli artt. 95 e 510 cod. proc. civ.. Il ricorso è pertanto accolto, con condanna alle spese liquidate in euro 552,00 oltre accessori, con distrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 95 c.p.c. – Spese del processo di esecuzione
- Art. 510 c.p.c. – Distribuzione della somma ricavata