Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo tutela cautelare che ha soddisfatto l’interesse sostanziale (TAR Puglia n. 379 del 16.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
È improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso con cui si chiede l’annullamento e/o la nullità dei provvedimenti con cui l’amministrazione ha denegato il rilascio di un titolo edilizio stagionale e dichiarato l’inefficacia della SCIA commerciale, nonché l’ottemperanza alla sentenza che aveva riconosciuto il relativo diritto, quando la tutela cautelare accordata ha già consentito alla ricorrente di svolgere l’attività di impresa per l’intera stagione balneare di riferimento. La proposizione della domanda anche in via di ottemperanza non incide su tale rilievo, atteso che l’eventuale violazione del giudicato risulterebbe comunque circoscritta al limitato periodo temporale per il quale i titoli erano stati richiesti.

Il Fatto

La società, titolare di concessione demaniale marittima per lo svolgimento di attività di ristorazione e ormeggio sul litorale del Comune di Fasano, ha impugnato i provvedimenti con cui l’amministrazione aveva negato il rilascio del titolo edilizio stagionale per l’anno 2025 e dichiarato l’inefficacia della SCIA commerciale presentata per l’installazione dei manufatti funzionali all’esercizio dell’attività. La ricorrente ha dedotto la nullità per violazione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Puglia n. 784/2024 e, in subordine, ha chiesto l’annullamento degli atti per violazione di legge, unitamente all’accertamento del diritto al montaggio e al mantenimento delle strutture dal primo febbraio al 31 ottobre 2025, proponendo anche domanda di ottemperanza. Il Comune si è costituito per resistere; la Regione Puglia non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Con ordinanza cautelare n. 184/2025 il TAR ha accolto la domanda proposta unitamente al ricorso, rilevando il fumus di fondatezza delle censure: il Comune aveva dedotto l’insufficienza della documentazione progettuale e la mancanza dell’autorizzazione paesaggistica pur trattandosi del rinnovo di un titolo stagionale già assentito e munito della prescritta autorizzazione; aveva applicato l’art. 87 delle NTA al PRG, disposizione sopravvenuta che non appariva volta a regolare interventi su area demaniale ma unicamente su area privata, limitandosi a un mero richiamo senza indicare specifiche ragioni di incompatibilità.

All’esito dell’udienza pubblica, il Collegio ha dato avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3, cod. proc. amm. della possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, trattenendo la causa in decisione. Il TAR ha osservato che la tutela cautelare accordata ha consentito alla ricorrente di svolgere l’attività di impresa nel corso dell’intera stagione balneare 2025, con la conseguenza che l’interesse sostanziale attivato in giudizio risulta ormai soddisfatto.

Quanto alla domanda di ottemperanza, il Collegio ha chiarito che la sua proposizione non modifica la conclusione: anche a voler ritenere che i provvedimenti del Comune abbiano integrato una violazione del giudicato, tale violazione risulterebbe comunque circoscritta alla stagione balneare 2025, essendo l’amministrazione intervenuta solo con riferimento ai titoli richiesti per quel limitato periodo temporale. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di lite in ragione della natura formale della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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