Ottemperanza per la Carta del docente: condanna del Ministero e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 99 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., accoglie il ricorso proposto dal docente di ruolo per ottenere l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario che riconosce il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, quando risulti inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inottemperanza, il Tribunale amministrativo nomina sin da ora, quale organo ausiliario del giudice, un commissario ad acta, individuato in un dirigente dell’Amministrazione debitrice, con facoltà di delega e con il potere di procedere al pagamento anche in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza liquidazione di alcun compenso trattandosi di dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione.
Il Fatto
Una docente di ruolo agiva dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., chiedendo l’ottemperanza alla sentenza n. 47/2025 del Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Tale pronuncia aveva accertato il diritto della ricorrente a fruire, per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, del beneficio finanziario della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a mettere a disposizione l’importo complessivo di € 2.500,00.
Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di legge, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza. La ricorrente chiedeva pertanto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento e, per il caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero in data 19 marzo 2025 ed era passata in giudicato, come da attestazione di Cancelleria del 2 dicembre 2025. Il ricorso per l’ottemperanza risultava ritualmente notificato in data 6 dicembre 2025, dopo l’inutile decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero desse completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin da ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, anche a livello territoriale, quale organo ausiliario del giudice, assegnando il termine di centoventi giorni dalla richiesta di intervento della parte ricorrente.
Il commissario è stato autorizzato a eseguire la sentenza anche mediante il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e dai relativi decreti attuativi, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione. Non è stata invece liquidata alcuna somma a titolo di compenso per il commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, liquidate in € 400,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La riduzione rispetto ai valori tabellari è stata motivata con la natura seriale del contenzioso e l’elevato grado di ripetitività dell’attività difensiva, discussi otto casi identici nella medesima camera di consiglio.
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Nota della Redazione
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