Sospensione cautelare dell’ordinanza di demolizione per esigenza di approfondimento istruttorio (TAR Puglia n. 121 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio cautelare, la sospensione degli effetti di un’ordinanza di demolizione di opere abusive può essere disposta quando il pregiudizio dedotto e l’opportunità di una decisione re adhuc integra rendano necessario un approfondimento delle questioni in sede di merito. La mancata costituzione dell’Amministrazione intimata comporta che non vi sia luogo a provvedere sulle spese della fase cautelare. La fissazione della prima udienza pubblica di trattazione del merito costituisce la naturale conseguenza processuale dell’accoglimento dell’istanza incidentale.

Il Fatto

La ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione cautelare, l’ordinanza con cui il Comune di Gallipoli le aveva ingiunto di demolire tutte le opere difformi o abusive realizzate e di ripristinare lo stato legittimo dei luoghi, assegnando il termine di giorni novanta dalla notifica del provvedimento. L’Amministrazione comunale non si costituiva in giudizio.

La Motivazione del Tribunale

Il TAR Puglia, Sezione di Lecce, ha ritenuto che la natura del pregiudizio dedotto e l’opportunità di consentire al Tribunale una decisione re adhuc integra nel merito giustificassero la sospensione interinale dell’efficacia dell’ordinanza di demolizione impugnata.

Il Collegio ha evidenziato che le questioni poste con il gravame richiedono un approfondimento in sede di merito, non potendo essere compiutamente valutate in sede cautelare. Tale circostanza, unita alla considerazione dell’irreversibilità che potrebbe derivare dall’esecuzione della demolizione, ha orientato la decisione verso l’accoglimento dell’istanza incidentale.

Quanto alle spese della fase cautelare, il Tribunale ha disposto che non vi fosse luogo a provvedere, stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale intimata. Il Collegio ha inoltre fissato la prima udienza pubblica del mese di aprile 2027 per la trattazione del merito del ricorso, disponendo la trasmissione degli atti per l’esecuzione e l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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