Accordi di programma non attuati e potere espropriativo del consorzio industriale (Cons. Stato n. 4975 del 09.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Gli accordi di programma che siano rimasti ineseguiti per oltre dieci anni non possono essere opposti all’esercizio del potere espropriativo dell’amministrazione che intenda realizzare l’obiettivo pubblico dagli stessi perseguito. Ad essi si applicano, per il rinvio dell’art. 15 legge n. 241/1990 all’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, tra cui il divieto di vincoli perpetui. La lunga inerzia degli enti partecipanti giustifica lo scioglimento del vincolo e rende legittima l’iniziativa del consorzio, che non si pone in contrasto con gli accordi ma in linea con il loro obiettivo finale. Non sussiste violazione dell’art. 3, comma 4, l.r. n. 10/2008 quando il procedimento espropriativo è avviato proprio per attuare la programmazione regionale.

Il Fatto

La Regione Sardegna ha impugnato gli atti con cui il Consorzio Industriale Provinciale dell’Ogliastra ha avviato l’espropriazione di un’area di oltre 345.000 mq dell’ex cartiera di Arbatax, di proprietà regionale. Il consorzio ha dichiarato la pubblica utilità, apposto il vincolo preordinato all’esproprio e disposto l’occupazione di urgenza.

Il T.a.r. Sardegna ha accolto il ricorso della Regione, ravvisando un contrasto tra il procedimento espropriativo e gli accordi di programma del 2009 e del 2011, che prevedevano la cessione dell’area al Comune di Tortolì e la successiva messa a disposizione del consorzio. Il consorzio ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il contenuto degli accordi di programma e ne esclude la lettura del giudice di primo grado. Dagli atti non emerge un obbligo del consorzio di favorire il passaggio dell’area dalla Regione al Comune, ma l’impegno a realizzare un polo nautico nell’area interessata. La Regione si è impegnata per la propria competenza, il Comune a recepire le modifiche urbanistiche, il consorzio ad adottare gli atti di propria competenza.

La censura di contraddittorietà tra la delibera consortile e la delibera di Giunta regionale n. 1/16 del 2018 non regge. Il programma regionale del 2008 e i successivi accordi non sono mai stati attuati, con abbandono totale della zona. La scelta del consorzio di procedere all’esproprio è quindi coerente con l’obiettivo che le stesse delibere e i medesimi accordi perseguivano, e appare in linea con il principio del risultato, specie quando l’obiettivo non si raggiunge attraverso la collaborazione degli enti coinvolti.

Nessun contrasto sussiste con l’art. 3, comma 4, l.r. n. 10/2008, che impone ai consorzi industriali di operare in coerenza con la programmazione regionale. Il procedimento è stato avviato proprio per realizzare l’obiettivo individuato nei programmi regionali. Il Collegio esclude inoltre che i principi di leale collaborazione e buona fede, richiamati dall’art. 1, comma 2-bis, legge n. 241/1990, possano vincolare il consorzio sine die di fronte ad accordi ineseguiti da oltre dieci anni, senza che Regione e Comune abbiano indicato ragioni ostative.

La motivazione del provvedimento impugnato — aree in totale abbandono, utilizzate come discariche a cielo aperto, da bonificare — sorregge la scelta e consente di raggiungere il medesimo obiettivo degli accordi: la messa a disposizione delle aree al consorzio. Quanto alla disciplina degli accordi, il rinvio dell’art. 15 legge n. 241/1990 all’art. 11, comma 2, legge n. 241/1990 richiama i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, tra cui il divieto di vincoli perpetui desumibile dall’art. 1379 cod. civ. Gli accordi hanno dunque perso carattere vincolante e non sono ostativi all’avvio del procedimento espropriativo.

L’appello è accolto. In riforma della sentenza di primo grado, il ricorso introduttivo è respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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