Improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse dichiarato dal ricorrente (TAR Puglia n. 344 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta dichiarazione di carenza di interesse alla decisione del ricorso, resa dalla parte ricorrente ai sensi degli artt. 84 e 85 cod. proc. amm. per intervenuta soddisfazione della pretesa sostanziale, determina l’improcedibilità del giudizio ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La declaratoria di improcedibilità prescinde dall’esame del merito e consegue alla mera presa d’atto della sopravvenuta causa che rende la decisione inutile per la parte. Le spese del giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della controversia e della definizione in rito.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima, aveva proposto ricorso avverso il silenzio serbato dal Comune sull’istanza di rinnovo della concessione presentata in data 15 dicembre 2020, nonché, con motivi aggiunti, avverso il successivo diniego adottato dall’amministrazione in data 21 settembre 2021. La società aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna del Comune all’adozione del provvedimento richiesto.

Nell’imminenza dell’udienza di smaltimento dell’arretrato, la ricorrente ha depositato una memoria con cui ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, per essere stata nel frattempo soddisfatta nella propria pretesa sostanziale, chiedendo la compensazione delle spese del giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che, a fronte della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse resa dalla parte ricorrente, non residuasse alcuna questione da decidere nel merito. La rinuncia alla decisione equivale a una manifestazione di cessazione della materia del contendere, che il giudice deve recepire nelle forme dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Il Tribunale ha precisato che l’accertamento dell’interesse alla decisione costituisce un presupposto processuale: quando viene meno, il giudizio non può proseguire, non essendovi più alcuna utilità concreta che la sentenza possa garantire alla parte che ha agito.

Quanto alle spese, il Collegio ne ha disposto la compensazione, valorizzando la peculiarità della controversia e la definizione in rito del giudizio, senza che possa configurarsi una soccombenza virtuale. Il provvedimento conclusivo ha infine ordinato l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa, nonché l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela della riservatezza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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