Valutazione paesaggistica e divieto automatico di stabilimento balneare (TAR Puglia n. 324 del 04.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazione paesaggistica, ove non sussistano preclusioni di carattere assoluto, la valutazione di compatibilità non può risolversi nell’automatico divieto di ogni intervento che possa incidere sulla connotazione dell’area, dovendo l’amministrazione apprezzare se le opere proposte, in ragione delle loro concrete caratteristiche, risultino armonicamente inseribili nel contesto di riferimento. Il parere della Soprintendenza è viziato da difetto istruttorio e motivazionale quando si limita a rilevare la potenziale interferenza dell’intervento con il bene paesaggistico, senza valutare la compatibilità in concreto del progetto e senza indicare le eventuali modifiche da apportare per consentirne l’assenso. La conclusione negativa risulta altresì incoerente quando l’amministrazione abbia espresso giudizio favorevole per una struttura analoga collocata nella medesima area.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima con finalità turistico-ricreativa rilasciata dal Comune di Nardò, presentava istanza per il rilascio del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica al fine di realizzare manufatti amovibili e stagionali per l’esercizio di uno stabilimento balneare. Il Comune indiceva una conferenza di servizi simultanea ai sensi dell’art. 14-ter l. n. 241/1990, nell’ambito della quale la Soprintendenza esprimeva parere negativo, ritenendo l’intervento interferente con l’Ulteriore Contesto Paesaggistico “strade panoramiche” previsto dal PPTR. A fronte del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, il Comune adottava il diniego definitivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, entrambi volti a censurare il difetto istruttorio e motivazionale del parere della Soprintendenza e la non corretta valutazione della portata del vincolo paesaggistico. Richiamato il consolidato principio per cui il giudizio paesaggistico è connotato da ampia discrezionalità tecnico-valutativa, sindacabile solo sotto i profili della logicità, coerenza e completezza della valutazione, il TAR ha ritenuto che nel caso di specie il parere non costituisse corretto esercizio di tale discrezionalità.
Dando continuità alla propria giurisprudenza (sentenza n. 1251 del 24 luglio 2025), il Tribunale ha affermato che la valutazione di compatibilità paesaggistica non può prescindere dalla specifica natura del vincolo insistente sull’area e non può risolversi, ove non sussistano preclusioni di carattere assoluto, nell’automatico divieto di ogni intervento che possa incidere sulla connotazione dell’area. L’intervento relativo all’insediamento di uno stabilimento balneare non è di per sé incompatibile con il vincolo disciplinato dall’art. 88 delle NTA del PPTR, trattandosi di attività espressamente destinata dallo strumento urbanistico comunale e oggetto di concessione demaniale rilasciata all’esito di procedura di evidenza pubblica.
La Soprintendenza, pertanto, non poteva limitarsi a rilevare la potenziale interferenza con il bene paesaggistico — esito connaturato a qualsiasi innovazione del territorio — ma avrebbe dovuto valutare l’effettiva compatibilità del progetto rispetto al contesto di riferimento e alle specifiche esigenze di tutela del vincolo. Le circostanze valorizzate nel parere (collocazione in corrispondenza di un belvedere e interferenza con visuali costiere) avrebbero dovuto costituire il presupposto per una valutazione in concreto delle singole opere, eventualmente indicando le possibili modifiche da apportare per consentire l’assenso, anche in ragione dell’applicabilità del disposto di cui all’art. 14-ter, comma 3, l. n. 241/1990 nel modello della conferenza simultanea.
Ulteriore profilo di illegittimità è stato individuato nella incoerenza della determinazione rispetto al giudizio favorevole espresso dalla stessa Soprintendenza per un’altra struttura similare collocata nella medesima area, circostanza documentata dalla ricorrente e ritenuta sintomatica del non corretto esercizio della discrezionalità e dell’incompletezza dell’istruttoria. Il TAR ha pertanto accolto il ricorso, annullando il parere della Soprintendenza e il conseguente diniego del Comune, motivato unicamente per relationem, e ha fatto salvo il potere-dovere delle amministrazioni di rideterminarsi nel rispetto dei principi enunciati. Le spese sono state compensate, non essendo stata accertata l’effettiva assentibilità dell’intervento ma soltanto l’obbligo di rinnovare la valutazione.
Nota della Redazione
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